CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16623

Tributi – IRAP – Professionisti – Riscossione – Cartella di pagamento – Esercizio della professione in forma associata

Ragioni della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il ricorrente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate, impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa a una cartella di pagamento per IRAP 2008.

L’ufficio deduce il vizio di violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/97, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo, avevano ritenuto ininfluente, ai fini della decisione, che l’attività professionale fosse svolta in forma associata.

Il Collegio ha delibero di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “In tema d’IRAP, l’esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l’assenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensì l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.” (Cass. ord. n. 18920/16, Cass. sez. un. 7371/16, ord. n. 24088/16, 21164/16).

La presente vicenda, riguarda la soggezione ad Irap della sola porzione di attività professionale asseritamente svolta al di fuori dello studio legale associato del quale il contribuente è socio (38%) e fatturata direttamente al dominus dello studio.

Nella specie, tuttavia, spettava al contribuente dimostrare che si trattava di attività ontologicamente del tutto estranea a quella dello studio associato, funzionalmente scollegata da essa, non interferente in alcun modo con la medesima e neppure dalla stessa direttamente o indirettamente agevolata.

Tale prova è concretamente mancata, così che può ritenersi che il contribuente beneficiasse dell’apparato organizzativo dell’associazione anche per la parte di attività professionale asseritamente individuale.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza restano compensate tra le parti, le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna M.S. a pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pt, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo complessivo di € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.