CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16641
Tributi – Accertamento a tavolino – Documentazione contabile e fiscale – Contraddittorio endoprocedimentale – Contenzioso tributario
Ritenuto che
G.C. srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 6978/32/2016, dep. 15.12.2016, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento – in relazione alle fatture fittizie emesse dalla società C. srl per somministrazione di mano d’opera – per Iva e Ires anno 2008, ha rigettato l’appello della contribuente, confermando la sentenza di primo grado. In particolare la CTR, richiamando sul punto l’avviso di accertamento, ha fatto riferimento all’invito al legale rappresentante di presentarsi per consegnare documentazione contabile e fiscale per l’anno 2008, risultando che il contribuente era “stato, correttamente informato che era in corso un controllo fiscale nei suoi (confronti) e che, ovviamente, a seguito della valutazione della documentazione prodotta in risposta al questionario poteva essere emesso un avviso di accertamento”.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
La ricorrente deposita memoria (4 maggio 2018, 3 maggio 2018)
Considerato che
1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione dell’art. 12 comma 7 I. 212/2000 e questione di costituzionalità con riferimento agli artt. 3, 24, 53,, 111, 117 cost., in quanto, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la garanzia del contraddittorio dovrebbe trovare applicazione anche nelle ipotesi di accertamento c.d. a tavolino.
2. Il motivo è infondato, mancando il presupposto di applicabilità della norma, che prevede la necessità del contraddittorio solo in caso di accertamenti a seguito di accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, trattandosi nella fattispecie di accertamento c.d. a tavolino, per la quale non è irragionevole la disparità di trattamento in relazione al diverso grado di intrusione nella sfera privata del contribuente (questione dichiarata inammissibile da Corte cost. n. 187/2017).
Le Sezioni Unite di questa Corte – nell’affermare che, in tema di tributi non armonizzati, “non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”- hanno ribadito l’orientamento maggioritario già formatosi in materia secondo cui le garanzie fissate nell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (Cass. n. 15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14), rilevando che nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e, soprattutto, quello del primo comma dell’art. 12 legge 212/2000 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”. E ciò in considerazione anche delle peculiarità di dette verifiche, in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale contro bilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali (SS.UU.n. 24823/15 cit., seguita da successive delle sezioni semplici, fra le quali, da ultimo, Cass. n. 6219 del 14/03/2018).
Risulta peraltro dalla sentenza impugnata, e non contestato, che la società ha prodotto documentazione contabile e fiscale a seguito di notifica di invito da parte dell’Ufficio, così mettendo il contribuente in condizione di prevenire o delimitare l’azione accertativa, senza tuttavia che tale invito possa modificare la tipologia di accertamento, che resta un accertamento c.d. a tavolino (v. Cass. n. 6219/18 cit.). In ogni caso questa Corte ha affermato che in tema di I.V.A. l’accertamento, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, può fondarsi su verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, senza che per l’utilizzabilità dei medesimi sia richiesta l’instaurazione di un previo contraddittorio nei confronti del soggetto cui è riferita la rettifica, non potendosi tale onere desumere in via interpretativa, sul piano sistematico, dall’ordinamento tributario in sede di mera raccolta degli elementi di prova (v. Cass. n. 17260 del 13/07/2017).
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio, per il principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 4.000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
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