CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12683
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Giudizio di appello – Omessa comunicazione dell’udienza di trattazione – Violazione del diritto di difesa e del principio di contraddíttorio
Rilevato che
– in controversia relativa ad impugnazione di diversi avvisi di accertamento ai fini IVA, IRAP, IRES ed IRPEF emessi sia nei confronti della Velo s.r.l. per gli anni d’imposta dal 2007 al 2012, che dei soci A.V. e G.C. per gli anni d’imposta dal 2008 al 2011, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione gli utili extracontabili conseguiti dalla predetta società, a ristretta base societaria, e quindi distribuiti ai due soci, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo legittima la pretesa impositiva anche nei confronti dei soci benché nella minore misura del 49,72 per cento;
– avverso tale statuizione i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non hanno replicato né l’intimata Agenzia delle entrate, che si è costituita in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale udienza pubblica di discussione, né la società fallita, nei cui confronti è stata disposta l’integrazione del contraddittorio con provvedimento del 31/01/2019;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Considerato che
1. Con il primo mezzo di cassazione i ricorrenti lamentano la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per essere stato celebrato il giudizio d’appello in loro incolpevole assenza, per omessa comunicazione dell’udienza di trattazione.
2. Il motivo è fondato e va accolto in quanto dall’esame degli atti processuali, cui la Corte ha accesso diretto in quanto quello dedotto è indubitabilmente un error in procedendo (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19410 del 2015, n. 8069 del 2016 e Cass. n. 26799 del 2017 di questa Sottosezione), non risulta alcuna comunicazione dell’udienza di trattazione inviata ai predetti soci, in quel giudizio regolarmente costituiti.
3. In diritto va ricordato che secondo un condivisibile principio giurisprudenziale, «Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del dlgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddíttorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata» (Cass. n. 18279 del 2018; conf. Cass. n. 28968/18; n. 28843/17; n. 1786/16; v. anche n. 21059/07 e Sez. U., n. 13654/11).
4. Va altresì ricordato il principio secondo cui «Nel processo tributario, la trattazione dell’appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27496 del 30/12/2014).
4.1. Orbene, sulla scorta dei suesposti principi e sul rilievo che nella specie le questioni poste in quel giudizio necessitano di accertamenti in fatto preclusi a questo Giudice di legittimità (specie con riferimento al motivo di appello incentrato sul superamento della presunzione di percezione degli utili extracontabili accertati), il motivo di ricorso in esame va accolto avendo la CTR errato nell’omettere di rilevare l’omissione che inficiava il processo. Restano assorbiti gli altri due mezzi di cassazione, con cui sono stati dedotti l’illegittimità degli avvisi di accertamento per mancata allegazione degli atti in esso richiamati, segnatamente del p.v.c. redatto dalla G.d.F. (secondo motivo), nonché l’omessa pronuncia sui motivi di impugnazione degli atti impositivi, riproposti in grado di appello (terzo motivo).
5. In estrema sintesi, deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e con rinvio della causa alla competente CTR che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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