CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12691 – Nel processo tributario le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, per cui l’onere di riproposizione delle questioni in appello va contemperato con l’onere di specificità che impone al ricorrente di trascrivere le deduzioni asseritamente articolate nel precedente grado di appello, stanti i requisiti di forma-contenuto previsti, a pena di inammissibilità i quali devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti