CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12694 – La ritenuta operata dall’Ente espropriante sull’indennità di esproprio è effettuata a titolo di imposta e non a titolo di ritenuta di acconto solo in presenza di opzione per la tassazione ordinaria, con l’obbligo del contribuente di esporre in dichiarazione, nel quadro M del modello 740, fra i redditi diversi, l’ammontare dell’indennità di esproprio, l’ammontare delle ritenuta e, nella colonna 7, l’opzione per la tassazione ordinaria