CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12715 – Il ricorso per cassazione tra l’altro deve contenere, “a pena di inammissibilità”, “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” per cui chi ricorre in Cassazione assolva ad un duplice onere: innanzi tutto specifichi il contenuto degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso; in secondo luogo esige che sia individuato in quale sede processuale il documento risulti prodotto