CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12721 – L’indennità integrativa speciale deve essere inclusa nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino a quella della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi previsti dal legislatore, anche se non è soggetta a rivalutazione di cui alla l. n. 72 del 1951