CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2021, n. 18349
Tributi – Contenzioso tributario – Prova di regolare notifica della cartella di pagamento – Relata di notifica ed estratto di ruolo – Validità – Copia della cartella – Necessità – Esclusione
Rilevato che
– la Equitalia Sud S.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 14 luglio 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della I.R. S.a.s. di I.L. per l’annullamento di una intimazione di pagamento;
– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente in ragione dell’assenza di una regolare notifica della prodromica cartella di pagamento e della conseguente prescrizione della pretesa erariale;
– ha, quindi, respinto il gravame erariale, premettendo la sussistenza della contestata giurisdizione del giudice tributario e confermando la valutazione di inesistenza della notifica della cartella di pagamento;
– il ricorso è affidato a quattro motivi;
– resiste con controricorso la I.R. S.a.s. di I.L., la quale propone ricorso incidentale condizionato;
– avverso tale ricorso incidentale l’Equitalia Sud s.p.a. non spiega alcuna attività difensiva;
Considerato che
– occorre preliminarmente rilevare la Commissione regionale ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento – atto prodromico dell’impugnata intimazione di pagamento – fosse inesistente per una pluralità di ragioni, distinte e autonome: una prima, consistente nel fatto che l’agente della riscossione non aveva dimostrato quale fosse stato l’atto notificato, atteso che la parte si era limitata a produrre in giudizio l’estratto di ruolo indicante la cartella che sarebbe stata notificata, ma non anche la cartella stessa, la quale, secondo la valutazione del giudice, sarebbe dovuta essere prodotta in originale o copia autentica al fine di permettere l’individuazione esatta dell’atto notificato;
– la seconda consiste nella mancata indicazione nella relata di notifica prodotta del nome del contribuente, mentre la terza è rappresentata dal fatto che l’atto notificato è stato consegnato presso un indirizzo diverso da quello della sede sociale, indicato nella relata, e a persona diversa dal destinatario, della quale era indicata la qualità di addetta alla casa, ma senza alcuna specificazione di chi fosse la casa;
– con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la sentenza impugnata escluso l’esistenza della notifica della cartella di pagamento sulla base di una asserita ragione, consistente nella mancata produzione in giudizio dell’originale della cartella, che non era stata dedotta quel motivo del ricorso originario, né tanto meno nelle controdeduzioni;
– il motivo è inammissibile;
– la doglianza in esame muove da una errata individuazione delle rationes decidendi sottese alla declaratoria di nullità dell’atto impugnato per mancata notifica della prodromica cartella di pagamento, atteso che presuppone che tale declaratoria sia conseguente (anche) alla mancata produzione di tale cartella in originale (o copia autentica), mentre la Commissione regionale ha attribuito rilevanza decisiva al fatto che non fosse stato dimostrato quale fosse l’atto cui si riferiva la relata di notifica prodotta, aggiungendo, solo a fini ricostruttivi dell’istituto, che tale atto sarebbe dovuto essere prodotto in originale (o copia autentica);
– in tal senso, l’omessa produzione dell’originale della cartella viene in rilievo non già quale ratio decidendi, bensì quale circostanza ostativa dell’individuazione dell’atto notificato;
– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 25 e 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per aver il giudice di appello escluso che la relata di notifica della cartella esibita in giudizio, unitamente all’estratto di ruolo, costituisse prova della notifica della cartella medesima;
– con il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 25 e 26, d.P.R. n. 602 del 1973, per aver la Commissione regionale ritenuto inesistente la notifica della cartella in ragione della mancata indicazione sulla relata di notifica del nome del destinatario
– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;
– la sentenza dà atto che l’agente della riscossione ha prodotto in giudizio relata di notifica di un atto recante la stampigliatura del numero dell’atto impositivo notificato, coincidente con quello della cartella di pagamento in oggetto;
– tale elemento di prova consente di ritenere che la notifica effettuata si riferisce a tale cartella e, dunque, consente una sufficiente individuazione dell’esistenza di una notifica e del contenuto dell’atto notificato;
– infatti, in materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione della relata compilata – come nel caso in esame – secondo l’apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente, in quanto la relata dimostra la specifica identità dell’atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell’intimazione riportato sull’originale, ma anche il suo contenuto (cfr., in tal senso, Cass. 14 giugno 2019, n. 16121);
– con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 139 e 145 c.p.c., per aver la sentenza impugnata escluso l’esistenza di una notifica in quanto effettuata presso un indirizzo diverso dalla sede sociale e senza specificare di chi fosse l’abitazione presso cui era avvenuta la consegna;
– il motivo è fondato;
– l’agente della riscossione allega di aver provveduto alla notifica della cartella presso la residenza del legale rappresentante della società contribuente;
– tale circostanza non è contestata nel controricorso e trova riscontro nella visura camerale della società, da cui si evince la coincidenza dell’indirizzo indicato quale residenza del legale rappresentante della società con quello presso cui è avvenuta la notifica dell’atto;
– quanto all’individuazione della «casa» presso cui la notifica è stata effettuata, in relazione alla pluralità di unità abitative presso il medesimo indirizzo, i riprodotti atti del procedimento notificatorio e, in particolare, la distinta delle raccomandate spedite consentono di accertare che la notifica è stata effettuata nei confronti del legale rappresentante della società, presso la sua residenza;
– il ricorso incidentale condizionato proposto dalla società contribuente va dichiarato inammissibile, giacché, in coerenza con il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, per cui non può essere proposto dalla parte, che, come nel caso in esame, rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito perché non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass. 22 settembre 2017, n. 22095; Cass. 15 gennaio 2016, n. 574; Cass., ord., 20 dicembre 2012, n. 23548);
– la sentenza va, dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.
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