CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 luglio 2018, n. 19787
Tributi – Condono ex art. 12 della Legge n. 289 del 2002 – Definizione dei carichi di ruolo pregressi – Mancato versamento rate successive alla prima – Decadenza del condono
Rilevato che
Con sentenza in data 18 ottobre 2016 la Commissione Tributaria Regionale del Molise respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 71/2/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che aveva accolto il ricorso di S.I.L.I. Snc Società Industriale Lavorazione Inerti di B. G. & C. contro il diniego di condono per imposte erariali 1975. La CTR osservava in particolare che l’atto impugnato era illegittimo poiché basato esclusivamente sul mancato pagamento delle rate successiva alla prima, non essendo tale forma di decadenza desumibile dalla disciplina normativa relativa, salva la debenza degli importi impagati.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
Considerato che
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 12, legge 289/2002, poiché la Commissione tributaria regionale, peraltro erroneamente, anche se irrilevantemente, sussumendo il caso concreto nella previsione condonistica di cui all’art. 9 bis, stessa legge, ha affermato l’ininfluenza ai fini della definizione agevolata prevista da tale disposizione legislativa del mancato pagamento delle rate successive alla prima e quindi statuito la correttezza della sentenza appellata di accoglimento del ricorso introduttivo della lite.
La censura è fondata.
Va premesso che, osservando il principio di autosufficienza del ricorso l’agenzia fiscale ricorrente, ha evidenziato e dimostrato che il caso in oggetto è riconducibile alla disposizione agevolativa di cui all’art. 12, legge 289/2002.
Ciò posto, deve essere ribadito che «La sanatoria prevista dall’art. 12 della l. n. 289 del 2002 costituisce una forma di condono clemenziale applicabile anche in materia di IRAP, sicché, essendo pienamente certo il “quantum” da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente, restando irrilevante l’eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza» (Sez. 6-5, Ordinanza n. 21416 del 24/10/2016, Rv. 641578- 01).
Peraltro, che se si facesse riferimento alla diversa ipotesi di cui all’art. 9 bis, legge 289/2002, si dovrebbe comunque dare seguito all’analogo principio di diritto che «In tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 bis della l. n. 289 del 2002, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale» (Sez. 5, Ordinanza n. 31133 del 29/12/2017, Rv. 646576 – 01).
In ogni caso e più radicalmente, per quanto riguarda l’IVA, ne va ribadita la non condonabilità, secondo i consolidati principi che:
-«In tema di condono fiscale, l’art. 12 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, comporta una rinuncia definitiva dell’Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato, e va pertanto disapplicato, limitatamente ai crediti per IVA, per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un’interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C- 132/06, con cui, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate. (Sez. U, Sentenza n. 3674 del 17/02/2010, Rv. 611635 – 01); -«L’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui consente di definire una controversia con l’Amministrazione finanziaria evitando il pagamento delle sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’IVA, deve essere disapplicato a prescindere da specifiche deduzioni di parte e senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali (quale, nella specie, il carattere “chiuso” del giudizio di cassazione), essendo in contrasto con gli obblighi previsti dagli artt. 2 e 22 della VI direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’IVA, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06, che ascrive a dette norme comunitarie portata generale. Invero, anche tale forma di condono cosiddetto demenziale, come le ipotesi di condono premiale previste dagli artt. 7 ed 8 della menzionata legge n. 289 del 2002, è idonea a pregiudicare seriamente il funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, incidendo sulla corretta riscossione di quanto dovuto» (Sez. 5, Sentenza n. 20435 del 26/09/2014, Rv. 632453 – 01)
Ciò rilevato in diritto e pacifico in fatto che il contribuente non ha versato le rate successive alla prima, la sentenza impugnata è palesemente difforme dai principi di diritto espressi nei citati arresti giurisprudenziali, risultando di contro pienamente legittimo il provvedimento di diniego della definizione agevolata de quo.
Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va respinto il ricorso introduttivo della lite.
Stante l’esito alterno delle fasi processuali, le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità devono invece essere tassate secondo il generale principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’intimata società contribuente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 ottobre 2020, n. 21801 - Il condono fiscale ex art. 9 - bis della l. n. 289 del 2002, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all'integrale versamento di quanto dovuto
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25227 depositata il 24 agosto 2022 - Il condono previsto dall'art. 9 bis della l. n. 289 del 2012, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7285 - La rettifica delle scritture contabili conseguente alla presentazione del condono tombale ex art. 9, di cui all'art. 14, comma 5, I. 289/2002, si configura quale ulteriore opzionale effetto del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 giugno 2021, n. 17018 - In tema di condono fiscale, dalla incompatibilità con il diritto dell'Unione europea del condono per IVA di cui alla l. n. 289 del 2002 non discende la disapplicazione dell'art. 10 della I.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31821 - L'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 luglio 2020, n. 16505 - In tema di condono fiscale, l'art. 15, comma 1, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, va inteso nel senso che il contribuente non può beneficiare del condono in tutti i casi di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…