CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 luglio 2019, n. 20175 – L’IVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi – ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa – per il solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa stessa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all’IVA, nella misura dovuta