CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2018, n. 13093
Dichiarazioni dei redditi – Omessi e tardivi versamenti – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione – Iscrizione a ruolo
Rilevato che
1. F.T. ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione 1, depositata il 7/6/2010 e non notificata, concernente l’impugnativa della cartella di pagamento n. 071 2007 02064158 40, notificata in data 18 febbraio 2008, emessa dall’Ufficio di Nola dell’Agenzia delle Entrate, per omessi e tardivi versamenti iscritti a ruolo per l’importo complessivo di euro 60.719,03, a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36 bis D.P.R. n.600/1973 e 54 bis D.P.R. n.633/72, delle dichiarazioni dei redditi per l’anno di imposta 2004;
2. con la suddetta sentenza, la Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava la precedente decisione del Giudice Tributario di prima istanza, ritenendo insussistenti i vizi della cartella di pagamento e della relativa notifica denunciati dal ricorrente;
3. avverso la sentenza della C.T.R. della Campania, il ricorrente deduce l’omessa o insufficiente motivazione relativamente alla mancanza del previsto avviso al contribuente (ai sensi dell’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000), l’omessa o insufficiente motivazione relativamente alla carente motivazione sulle violazioni contestate al contribuente (ai sensi dell’art.7, commi 1, 2 e 3, L. n. 212/2000), infine l’omessa o insufficiente motivazione in relazione agli artt. 148 c.p.c. e 60 D.P.R. n. 602/73, sulla sanatoria della irrituale ed inesistente notificazione della cartella esattoriale;
4. a seguito del ricorso del contribuente, l’Agenzia delle Entrate e l’Equitalia Polis S.p.A. non si costituivano, rimanendo intimate;
5. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 dicembre 2017, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
Considerato che
1.1. con il primo motivo di ricorso, F.T. deduce l’omessa o insufficiente motivazione in ordine all’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha rilevato la nullità dell’iscrizione a ruolo dei tributi senza che vi fosse stato il preventivo invito al contribuente a fornire chiarimenti;
1.2. con tale motivo il ricorrente sostanzialmente si duole della violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dovuta all’erronea interpretazione da parte del giudice di merito dell’art. 6, comma 5, L.212/2000, che, secondo il ricorrente, imporrebbe l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni;
1.3. il motivo è infondato;
1.4. l’interpretazione proposta dal ricorrente è contraria al chiaro tenore letterale della norma in questione, che prevede a carico dell’Amministrazione l’obbligo di richiedere chiarimenti al contribuente nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;
1.5. la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito in più occasioni che “in tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma 5, della I. n. 212 del 2000, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente nei casi di liquidazione cartolare, che si basa sul mero controllo documentale di dati direttamente riportati in dichiarazione dal contribuente” (Cass. sent. n. 9463/2017);
1.6. invero, “in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, in caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, occorre l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre se il versamento di quanto dovuto sia tardivo l’amministrazione non ha l’obbligo di inviare comunicazione di irregolarità al contribuente (…)” (Cass. sent. n. 12023/2015);
1.7. nel caso in esame, quindi, non è ravvisabile l’obbligo d’instaurazione del contraddittorio preventivo a carico dell’Amministrazione, perché gli importi iscritti a ruolo derivano da un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi e sono relativi a tributi in tutto o in parte non pagati;
1.8. inoltre, il riferimento, contenuto nella cartella, all’ipotesi di mancato ricevimento della comunicazione di irregolarità non è idoneo a far sorgere tale obbligo, non previsto dalla normativa vigente;
2.1. con il secondo motivo di ricorso, T.F. denuncia l’omessa o insufficiente motivazione in ordine all’art.7, commi 1, 2 e 3, L. n.212/2000, nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto in maniera del tutto generica “l’assoluta chiarezza ed intellegibilità degli elementi indicati nella cartella a supporto dell’iscrizione a ruolo, ivi compresi i dettagliati interessi”, senza fornire una motivazione analitica del proprio assunto;
2.2. il motivo appare infondato, poiché la sintetica motivazione del giudice di appello è idonea a palesare l’iter logico seguito;
2.3. il giudice di appello, infatti, ha ritenuto sufficienti le indicazioni contenute nella cartella in ordine alla causale degli importi dovuti (per “omesso, carente o tardivo versamento”, con riferimento al debito di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi effettuata dal contribuente), con l’indicazione specifica degli interessi, precisando che dalla documentazione in atti era dato evincersi la “perfetta rispondenza” tra gli importi iscritti a ruolo e quelli indicati a debito nella Dichiarazione Modello unico 2005 per l’anno di imposta 2004;
2.4. tale motivazione, sebbene sintetica, appare del tutto adeguata al caso in esame, in cui l’emissione della cartella, conforme al modello approvato dal Ministero competente, con l’indicazione specifica di quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, è ricollegabile al mancato pagamento degli importi risultanti dal controllo automatico (ex art. 36 bis D.P.R. n.600/73) della dichiarazione dei redditi del contribuente;
3.1. anche il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l’omessa o insufficiente motivazione in ordine agli artt. 148 c.p.c. e 60 D.P.R. n. 602/73 sull’irritualità e l’inesistenza giuridica della notificazione della cartella esattoriale, è infondato e deve essere rigettato;
3.2. invero questa Corte ha in proposito chiarito che “la nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell’estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all’atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito” (Cass. sent. n. 384/2016);
3.3. inoltre, “in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente (…)” (Cass. sent. n. 8374/2015);
3.4. tali massime sono conformi al principio generale, più volte ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo, nel caso di impugnazione dell’atto la cui notifica sia affetta da nullità, significa che, se il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto ed ha potuto esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento dell’atto (Cass. S.U. sent. n. 19854/04);
3.5. nel caso in esame, come ritenuto dal giudice di appello, l’eventuale nullità della notifica della cartella di pagamento deve ritenersi sanata dal raggiungimento dello scopo, che emerge in maniera univoca dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente, che ha svolto tutte le sue difese, anche nel merito, dimostrando la piena conoscenza dell’atto impugnato;
4.1. attesa la soccombenza di parte ricorrente e la mancata costituzione delle controparti, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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