CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2018, n. 13147
Dichiarazione dei redditi – Infedele – Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notificazione
Ritenuto in fatto
B.G. propone ricorso per cassazione, affidato ad due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli n. 35/11/2012, depositata in data 28/3/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, notificata, a seguito di atto di contestazione divenuto definitivo per infedele dichiarazione dei redditi in relazione all’anno d’imposta 2005, – è stata rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado, n.33/01/2011 che aveva rigettato il ricorso della contribuente. In particolare, i giudici d’appello, respingevano il gravame rilevando che l’atto di contestazione datato 23.02.2009 era stato notificato a mezzo raccomandata inviata lo stesso giorno e che, risultava dalle annotazioni riportate nell’avviso di ricevimento della raccomandata che il plico, per temporanea assenza del destinatario era stato depositato il 24.2.2009, che non era stato ritirato entro il decimo giorno, che tutte le formalità richieste dalla legge erano state rispettate e che il procedimento di notifica doveva intendersi concluso con la compiuta giacenza dell’atto notificato.
Ritenuto in diritto
1. Il ricorrente lamenta, con primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 8 e 9 della legge 890/1982 e 140, 149 e 156 c.p.c. e 60, comma 40, DPR 600/1973, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto valida la notifica dell’atto, effettuata a mezzo del servizio postale, malgrado mancasse in atti la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione di avvenuto deposito, effettuata con raccomandata n. “763432286396 non essendo stato possibile notificare l’atto, in assenza del destinatario o di altre persone addette al ritiro. La resistente Agenzia non avrebbe prodotto I’ avviso di ricevimento della CAD della seconda raccomandata n. 763432286396 del 24.2.2009 avendo prodotto soltanto l’avviso di ricevimento del plico che conteneva l’avviso di accertamento.
La censura è infondata.
2. Questa Corte ha già chiarito (Cass. 17598/2010; Cass. 15315/2014; Cass. 14501/2016) che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell’art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l’art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982″ (in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria regionale che aveva ritenuto valida la notifica dell’invito ai contraddittorio endo-procedimentale ai fini dell’accertamento con adesione ex art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, effettuata con raccomandata, non ritirata presso l’ufficio postale, senza che ad essa fosse seguito l’invio della raccomandata informativa previsto dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982, così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998).
Il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 («Approvazione del regolamento di esecuzione de/libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni»), prevede, all’art. 40, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo altresì che «deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili».
Analoga disciplina è dettata dagli artt. 24 e 25 del d.m. 1 ottobre 2008 (recante l’approvazione delle condizioni Generali per ‘espletamento del servizio postale universale.
In particolare, l’art. 25 del D.M. 1/10/2008 (regolamento del servizio di recapito) prescrive che “La consegna degli invii a firma – comprese le raccomandate – avviene presso l’ufficio postale di distribuzione nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 Nei casi di cui alle lettere a), nonché nei casi di invii manomessi o deteriorati, il destinatario riceve un avviso che gli indica l’ufficio postale per il ritiro dell’invio”.
Il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l’avviso di giacenza, ma soltanto, all’articolo 25, il “rilascio dell’avviso di giacenza” (cfr. Cass. 2047/2016).
Ora, i giudici dell’appello hanno affermato che la notifica si era perfezionata in quanto tutte le attività richieste nel processo notificatorio erano state espletate.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass. n. 26088 del 30/12/2015; Cass. 4043/2017), la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale. In base alla disposizione introdotta, nel testo della norma, dall’art. 2 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”. Ed invero, ai sensi dell’invocato art. 8 legge n.890/1992, per la ritualità della notificazione, è richiesta solo la prova della spedizione della raccomandata contenente la cosiddetta CAD (comunicazione avvenuto deposito) nella specie, risultante, per come incontestato dagli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio. La sentenza della C.T.R. è dunque conforme ai principi di diritto ripetutamente affermati da questo giudice di legittimità (Cass. 20506/2017; Cass. 6242/2017)
3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il motivo non è fondato.
4. La CTR ha adeguatamente motivato sul fatto controverso evidenziando che la notifica, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, essendo richiesta, ex art. 8 della I. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della raccomandata informativa (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione.
Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso, Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese dei giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
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