CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2018, n. 13228
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Vendita terreno – Plusvalenza
Rilevato
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che E. C. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Como. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2009;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la contribuente invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 67 e 68 DPR n. 917/1986, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la valorizzazione del cespite che aveva prodotto la plusvalenza avrebbe dovuto incentrarsi sulla differenza fra il corrispettivo di vendita ed il valore normale del terreno;
che, col secondo, la ricorrente assume la nullità della sentenza per motivazione apparente ed estrema concisione della motivazione in diritto, in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe ignorato le osservazioni contenute nella sentenza di primo grado e le controdeduzioni dell’appellato;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che la Corte deve dare atto che, nelle more della discussione, la ricorrente ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi relativi all’avviso di accertamento oggetto di controversia, documentando la formalizzazione della dichiarazione nonché il rispetto dei termini di adempimento, ai sensi dell’art. 6 D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla I. n. 225/216;
che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata integra una rinuncia al giudizio, ribadita dall’istanza presentata a questo Corte, compatibile con la procedura camerale e formulata nel rispetto delle relative scansioni procedimentali, che esplica effetto estintivo del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (Sez. 6-3, n. 6418 del 30/03/15); che le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione delle alterne vicende del giudizio
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa interamente le spese di lite.
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