CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596
Avvisi di addebito fondati su un accertamento dell’Agenzia delle Entrate – Opposizione all’accertamento presso la Commissione tributaria provinciale – Iscrizione a ruolo del credito previdenziale in pendenza del giudizio di opposizione al verbale di accertamento – Non sussiste
Rilevato che
la Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 1333/2017 ha respinto l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di R.V. e B.M. i quali avevano opposto gli avvisi di addebito mediante i quali l’INPS ingiungeva loro il pagamento di contributi iscritti a ruolo. Il primo giudice affermava che, poiché gli avvisi di addebito si fondavano su un accertamento dell’Agenzia delle Entrate opposto presso la Commissione tributaria provinciale, non potesse essere iscritto a ruolo il credito previdenziale in pendenza del giudizio di opposizione al verbale di accertamento. La Corte d’appello aggiungeva che lo stesso giudice non fosse neppure tenuto ad esaminare d’ufficio il merito della pretesa di pagamento azionata esecutivamente dall’Inps dal momento che l’Istituto non aveva proposto una domanda riconvenzionale, restando così assorbito il motivo di appello con il quale l’Inps lamentava l’erronea valutazione del fatto che la Commissione tributaria avesse riconosciuto la fondatezza dell’accertamento tributario posto a fondamento della pretesa contributiva.
L’Inps ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione proponendo un motivo al quale R.V. e B.M. hanno resistito con controricorso.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Ritenuto che
1. – Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3 del d.lgs. 46/1999 e dell’art. 416 c.p.c. ( art. 360 n. 3 c.p.c.) in quanto la tesi sostenuta dal tribunale appariva in contrasto col principio consolidato secondo cui l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo non esime il giudice dall’esame della fondatezza della domanda di pagamento secondo i principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo e senza che occorra una domanda riconvenzionale
2. Il ricorso appare manifestamente fondato dal momento che, sebbene l’Inps non potesse emettere l’avviso di addebito in pendenza di giudizio di accertamento, tuttavia tale violazione dell’art. 24 cit. e nullità dell’avviso di addebito non impediva, secondo la giurisprudenza oramai consolidata, l’accertamento dell’obbligazione nel merito e la condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto; e senza che occorresse alcuna domanda riconvenzionale dell’INPS (su cui Cass. nn. 17858/2018, Cass. 14963/2012, 11515/2017 )
3. – Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata al giudice indicato in dispositivo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
4. – Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso . cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del dpr n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
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