CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2021, n. 14230
Tributi – Contenzioso tributario – Definizione agevolata carichi affidati agli agenti della riscossione ex art. 6, DL n. 193 del 2016 – Rinuncia al ricorso – Cessazione materia del contendere – Estinzione del giudizio
Ritenuto che
A.C., F.M., C.M.C. ed E.M.C. impugnarono, innanzi alla CTP di Varese, gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la elusività, ai sensi dell’art. 37-bis, D.P.R. n. 600 del 1973, delle operazioni relative alla cessione, da parte di I. S.p.a., a favore degli azionisti, delle quote di partecipazione in F. s.r.I., quote che subito dopo trasferite a favore di T. s.p.a., la quale incorporava poi la società F..
La CTP di Varese accolse il ricorso, ma la sentenza fu riformata dalla CTR della Lombardia, la quale, con la sentenza in epigrafe, accolse l’appello erariale.
I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
Considerato che
In data 17/7/2017, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d. l. n. 193 del 2016, assumendo di avere aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell’art. 6, d. l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, con conseguente verificarsi della causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; la controricorrente, in data 16/1/2019, ha accettato la predetta rinuncia.
In forza di questi presupposti processuali hanno chiesto la declaratoria d’estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite.
L’istanza va accolta e le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 29822/2018, cit.; 12/11/2015, n. 23175).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa, tra le parti, le spese del giudizio.