CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2021, n. 14246 – In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la distinzione tra infrazioni formali e sostanziali rileva anche con riferimento all’intermediario tenuto alla trasmissione di dichiarazioni fiscali, essendo ipotizzabili fattispecie in cui la sua condotta agevola l’evasione o, comunque, determina un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) e fattispecie in cui essa arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali). Ne consegue la compatibilità dell’art. 12 del d.lgs. 1997 n. 472 con l’art. 7 del d.lgs. n. 241 del 1997, ratione temporis vigente