CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 maggio 2021, n. 14419 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili” e, a tal fine, non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa. In tema di detraibilità dell’IVA non rileva la circostanza che un’operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo