CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 marzo 2019, n. 8331
Tributi – IVA – Controllo formale della dichiarazione – Credito d’imposta non riportato nella precedente dichiarazione – Disconoscimento – Iscrizione a ruolo – Obbligo di preventivo avviso di accertamento – Esclusione
Rilevato che
– l’Agenzia delle Entrate ricorre con un motivo nei confronti della società contribuente, che resta intimata, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR campana, sul rilievo che l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto far precedere dalla notifica di un avviso di accertamento la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2010 a seguito del disconoscimento della detraibilità del credito IVA maturato nell’anno di imposta precedente ma non riportato nella relativa dichiarazione recuperando anche i versamenti periodici dovuti dalla predetta società contribuente ma non versati, rigettava l’appello dell’Ufficio confermando la pronuncia di primo grado che, accogliendo il ricorso della contribuente, aveva annullato la predetta cartella;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Considerato che
– è fondato e va accolto il motivo di ricorso con cui la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis d.P.R. n. 633 del 1972, censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione da cui emergeva un credito d’imposta non riportato nella precedente dichiarazione, avrebbe dovuto essere preceduta dall’emissione e notifica di un avviso di accertamento;
– invero, le Sezioni unite di questa Corte ha affermato il principio secondo cui «In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli artt 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Cfr. Cass., Sez. U., n. 17758 dell’8/09/2016);
– in senso analogo le successive pronunce delle Sezioni semplici, secondo cui «In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero» (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017, Rv. 643321; più recentemente, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29582 del 16/11/2018, Rv. 651286, secondo cui «In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi»);
– ha dunque errato la CTR nel ritenere nel caso in esame non correttamente utilizzato dall’amministrazione finanziaria lo strumento di cui al ricordato art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, potendo peraltro in fase processuale il contribuente pienamente dimostrare l’esistenza dei crediti che l’Ufficio ha disconosciuto sulla base della verifica dei dati esposti dal medesimo nelle dichiarazioni;
– che, pertanto, l’accoglimento del motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la vicenda processuale anche verificando, sulla base delle prospettazioni delle parti, la spettanza alla società contribuente del diritto alla compensazione;
– il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.