CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 marzo 2020, n. 7502 – In tema di ICI, il requisito oggettivo necessario ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – costituito dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di natura ricettiva senza le modalità di un’attività commerciale – va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente