CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2019, n. 30621
Fallimento – Credito chirografaro – Credito industriale
Fatti di causa
1. – Nel dicembre 2016, la s.p.a. Equitalia ha chiesto di essere ammessa in grado privilegiato al Fallimento della s.p.a D. G. M. in liquidazione, per credito «derivante dall’iscrizione a ruolo da parte della Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale s.p.a., a seguito della surrogazione nella posizione della Banca Nazionale del Lavoro».
2. – Il giudice delegato ha ammesso il credito nella categoria chirografari, escludendo la collocazione privilegiata perché «Equitalia si insinua per conto di Mediocredito Centrale, che chiede di far valere il suo credito dopo avere erogato la somma a BNL quale garante di un finanziamento – credito industriale da quest’ultima erogato alla fallita. Infatti, il privilegio spetta soltanto per finanziamenti diretti (e previa revoca degli stessi), non già in caso di rilascio di garanzie»; e pure perché «la surroga pone il creditore nella medesima posizione del creditore sostituito, ossia BNL ammesso al passivo al chirografo, altrimenti si determinerebbe un effetto abnorme per il quale il garante di un credito chirografario viene ad assumere una posizione privilegiata».
3. – Nei confronti di questo provvedimento Equitalia s.p.a. ha proposto opposizione ex art. 98 legge fall, avanti al Tribunale di Trieste. Che la ha accolta, così disponendo la collocazione privilegiata ex artt. 2 d.lgs. n. 449/97 e 2777 cod. civ., con decreto depositato in data 1 giugno 2017.
4. – Ha ritenuto in particolare il giudice g. che nella specie trovava applicazione la norma dell’art. 8 bis legge n. 33/2015 (e non la previgente disposizione dell’art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998, la cui applicazione – ha rilevato – avrebbe invece comportato la semplice ammissione al chirografo), in quanto, «secondo i principi generali delle procedure fallimentari, l’introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato»: a nulla rilevando, perciò, che il fatto costitutivo della pretesa del creditore sia stato anteriore all’entrata in vigore di detta legge. La detta norma – si è specificato – dispone espressamente che «il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi garanti … costituisce credito privilegiato».
Non può avere pregio, poi, il rilievo formulato dalla curatela, per cui la norma dell’art. 8 bis regola una fattispecie diversa da quella azionata dall’apponente con lo strumento della surroga (e non con quello del regresso). In tema di privilegio «non è rilevante» – ha osservato il decreto – la qualificazione della prestazione operata da una delle parti, quanto la caratteristica del credito in quanto tale».
D’altro canto, posto che la nuova legge «ha superato la distinzione di titolo, ammettendo a privilegio “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei prestatori di garanzie, delle somme liquidate”, non può che apprezzarsi la generale qualificazione di tale diritto, connotato, più che dalla tipologia restitutoria (surroga, regresso o altro), dal fatto di riferirsi comunque al finanziamento del fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi agli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese».
5. – Avverso la richiamata pronuncia il Fallimento della s.p.a. D. G. M. ha presentato ricorso, promuovendo due motivi di cassazione.
Non ha svolto difese nel presente grado di giudizio la s.p.a. Equitalia.
6. – Il ricorrente ha altresì depositato memoria.
Ragioni della decisione
7.1. – Il primo motivo di ricorso è rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 1203, 1204, 1299, 1949, 1950 cod. civ. e 8 bis d.l. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015 in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere riconosciuto un privilegio al successore per surrogazione nel lato attivo di un rapporto di credito».
Ad avviso del ricorrente, il decreto triestino «riconosce il privilegio al credito rivendicato da Equitalia … immaginando la sovrapponibilità, quanto a presupposti ed effetti, di surrogazione e regresso».
In realtà, si tratta – così si avverte – di istituti nettamente differenti tra loro: «il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere, una volta separate le due figure, che il privilegio può assistere soltanto il diritto di regresso e non il credito oggetto di surrogazione. Così, tra l’altro, superando il rilievo – altrimenti non superabile – che il privilegio sorge insieme al credito e in ragione della sua causa intrinseca, mentre non può sorgere per effetto di un mero mutamento soggettivo nel lato attivo» del rapporto obbligatorio, secondo quanto si assume essere connotato proprio e assorbente del fenomeno della surrogazione.
7.2. – Il secondo motivo è intestato «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 99 legge fall, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. per avere accolto una domanda non proposta dall’opponente».
Assume in proposito il ricorrente che il Tribunale «ha accolto un’opposizione allo stato passivo fondata espressamente ed esclusivamente sugli effetti della surrogazione legale, riconoscendo però gli effetti propri al regresso del garante, cioè gli effetti propri a una distinta vicenda».
8. – Il primo e il secondo motivo di ricorso sono suscettibili di esame unitario, in ragione della stretta complementarietà che li connette.
Gli stessi, peraltro, non meritano di essere accolti.
9. – Le censure manifestate dal ricorrente non toccano l’applicazione alla fattispecie concreta della normativa dettata dall’art. 8 bis legge n. 33/2015, che è stata ritenuta dal giudice triestino quale disciplina di «immediata applicazione». Sì che questo profilo della materia deve ormai ritenersi acquisito e non più suscettibile di discussione.
Per meglio inquadrare la tematica su cui si è focalizzato il ricorrente, tuttavia, sembra in via preliminare opportuno segnalare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la «norma dell’art. 8 bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», come per contro inteso dal giudice del merito (cfr. sopra, nel primo capoverso del n. 4). Si tratta, in effetti, di disposizione solo «ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (Cass., 31 maggio 2019, n. 14915).
Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all’art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più e «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano – in punto di privilegio, in particolare – delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste» (cfr., in specie, Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664).
10. – Ciò richiamato, va adesso osservato come non sia condivisibile l’assunto del ricorrente, secondo cui la decisione del Tribunale si base su un’indebita sovrapposizione tra surrogazione e regresso.
In realtà, la motivazione svolta dal decreto si muove su un piano propriamente diverso: quello per cui – facendosi questione di privilegio – a contare è comunque non già il tipo di azione restitutoria, bensì il riferimento di tale azione al peculiare finanziamento erogato per il sostegno delle piccole e medie imprese. In effetti, secondo il principio espresso dalla norma dell’art. 2745 cod. civ. il privilegio trova in ogni caso fonte nella legge, in ragione della peculiare «causa» che lo viene a sorreggere, per via del fatto, cioè, che l’ordinamento assume una data ragione di credito come portatrice di interessi particolarmente meritevoli di protezione.
D’altronde, la norma dell’art. 8 bis – che pur discorre in modo esplicito di diritto alla restituzione dei terzi garanti – non contiene (in coerenza con quanto appena sopra riscontrato) alcun riferimento alla figura del regresso, piuttosto che a quella della surroga (nessun riferimento a surroga e/o a regresso compariva, del resto, nella norma dell’art. 9 comma 5, d.lgs. n. 123/1998).
11. – Ugualmente non condivisibile risulta l’ulteriore assunto del ricorrente, per il quale sussisterebbe un’impossibilità logica, o tipologica, di legare il privilegio in questione alla figura della surroga: fenomeno, quest’ultimo, di natura puramente circolatoria a fronte di un privilegio che, nella specie, non risulta spettare al creditore originario.
Come si vede, si tratta di assunto che si poggia esplicitamente sull’idea che la surroga per pagamento sia – non possa che essere, meglio – una figura di pura e semplice circolazione del diritto di credito (di mera successione nella titolarità di un credito dato, cioè).
Nei fatti, l’assunto rappresenta la radicalizzazione di una opinione praticata in letteratura, ma di certo non incontrastata. Ora, una simile opinione, se da un lato rischia all’evidenza di far diventare la surroga un doppione della cessione dei crediti, dall’altro si scontra con la constatazione che – secondo il disposto della legge (art. 1201 ss. cod. civ.) – l’esistenza di una surroga suppone di necessità l’avvenuto pagamento del credito e, perciò, l’avvenuta estinzione del medesimo (un credito non più esistente, in quanto estinto, non può essere fatto oggetto di circolazione, non foss’altro per il principio che sta alla base della norma dell’art. 1266 cod. civ.).
13. – Al di là di questo, un’ulteriore (e coordinata) ragione, per sé assorbente, viene comunque a segnalarsi in proposito.
Il garante che ha pagato il creditore ha comunque diritto di recuperare dal debitore finale quanto per lui pagato, posto che è su quest’ultimo – non già sul garante solvens – che non può non ricadere il depauperamento patrimoniale conseguente alla rilevata sussistenza di un «debito». Si tratta, in effetti, di un diritto proprio del solvens (c.d. rivalsa), che il relativo comportamento (di effettuare il pagamento, appunto) tenga perché garante.
Resta da aggiungere che, in ogni caso, il richiamo alla figura della surroga non potrebbe mai fare «cadere» un diritto proprio del solvens, perché estraneo alla posizione del creditore accipiens. La norma dell’art. 1203 cod. civ. è univoca nel dichiararsi «a vantaggio», e non già a danno, del solvens: la stessa, perciò, non potrebbe comunque togliere a questi dei «vantaggi», che risultano connessi alla posizione propria di questo.
Per il rilievo che il «senso finale della figura della surroga è quello di dar vita a uno strumento idoneo a apportare al solvens eventuali “vantaggi” e tutele ulteriori rispetto a quelli propriamente connessi al regresso», si vedano, in specie, le pronunce di Cass., n. 2664/2019 e di Cass., n. 14915/2019.
14. – In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
Non si deve provvedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione della s.p.a. Equitalia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma del comma 1 bis dell’art. 13, ove dovuto.
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