CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2019, n. 30672
Fondazione ENASARCO – Pretesi contributi previdenziali – Contratto di agenzia e contratto di procacciamento d’affari – Differenze – Continuità del rapporto – Ripetitività e frequenza – Qualificazione del rapporto in termini di rapporto di agenzia
Rilevato che
1. il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso in opposizione proposto dalla s.r.l. S. avverso il decreto ingiuntivo con il quale era ordinato a quest’ultima il pagamento, in favore della Fondazione ENASARCO, di euro 23.125,19 per pretesi contributi previdenziali in relazione al periodo 2002-2007;
2. con sentenza del 7.4.2015, la Corte d’appello capitolina, in accoglimento del gravame dell’Enasarco ed in riforma della gravata sentenza, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo come proposta dalla società S., rilevando che, alla luce delle differenze esistenti tra contratto di agenzia e contratto di procacciamento d’affari, quali delineate dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso all’esame doveva ritenersi documentato che il rapporto avesse avuto una durata rilevante (dal 2002 al 2007) e che la fatture relative agli anni in questione, relative a provvigioni corrisposte quasi ogni mese per cifre da un minimo di € 2500,00 ad € 9000,00, comprovavano che l’impegno profuso era stato caratterizzato da stabilità e continuità, da ciò dovendo evincersi un programma delineato dalla parti all’inizio del rapporto finalizzato ad significativo impegno continuativo, diverso dall’impegno episodico e liberamente gestibile del procacciatore d’affari;
2.1. la Corte osservava, in particolare, che la copiosa documentazione relativa all’attività svolta da B. A. per la società dimostrava che la stessa aveva percepito provvigioni maturate costantemente senza soluzione di continuità e che il numero degli importi percepiti, nonché i riferimenti temporali delle stesse attestavano la continuità del rapporto, caratterizzata non da mera periodicità degli incarichi, ma da consistente ripetitività e frequenza, tanto da divenire un’apprezzabile fonte di stabile guadagno e rilevante fonte di reddito;
2.2. il giudice del gravame perveniva alla qualificazione del rapporto in termini di rapporto di agenzia in forza della rilevata sussistenza di un vero e proprio obbligo di stabile promozione di affari, ritenendo irrilevanti il nomen iuris assegnato dalle parti al contratto, la mancanza di assegnazione di una specifica zona di espletamento dell’incarico, potendo lo stesso, in assenza di specificazione, essere svolto sull’intero territorio nazionale;
2.3. tali osservazioni, fondate sull’esame della documentazione prodotta, rendevano, secondo la Corte, non necessario l’espletamento di prova orale ed il decreto ingiuntivo andava confermato per l’importo indicato, essendo state le singole voci contestate solo genericamente;
3. di tale decisione domanda la cassazione la società S., affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c., cui resiste, con controricorso, la Fondazione Enasarco.
Considerato che
1. con il primo motivo, la società denunzia errata applicazione della normativa di cui all’art. 1742 c.c. e ss. al contratto de quo, mancanza dell’elemento essenziale e discretivo della stabilità, sostenendo che la Corte abbia attribuito una rilevanza errata e comunque insufficiente ad elementi di fatto accertati in corso di procedimento, qualificando il contratto ex art. 1742 c.c. in modo assolutamente presuntivo e sulla scorta della asserita rilevata continuità, giusta la fatturazione dispiegatasi tra il 2002 ed il 2007, il che doveva ritenersi in contrasto con il dettato della norma e della giurisprudenza di legittimità;
1.1. osserva come tra i caratteri distintivi della agenzia figuri non solo quello della continuità, ma anche quello della stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del proponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, e rileva come la Corte di appello abbia conferito rilevanza al solo requisito della continuatività della fatturazione della B. a La S., senza considerare la doverosità dell’adempimento, espressione di un vero e proprio obbligo giuridico di adempimento della prestazione da parte della stessa, che doveva soddisfare un’esigenza duratura delle parti (in particolare l’esigenza del preponente di potere contare, con certezza giuridica, sulla costante collaborazione per potere conseguire nel tempo i risultati economici connessi all’introduzione nel mercato dei propri prodotti);
1.2. assume che la Corte d’appello abbia qualificato il rapporto come di agenzia anche non rilevando nei documenti alcuna traccia della stabilità intesa come obbligatorietà del comportamento della B. ed osservanza di un impegno contrattuale, esulante dall’attività svolta dal procacciatore, caratterizzata da occasionalità nella promozione degli affari, pur potendo la stessa essere connotata da periodicità che equivale a continuità;
1.2 in conclusione, sostiene che la Corte abbia equiparato erroneamente il concetto di stabilità della fonte di reddito del libero procacciatore con il concetto di stabilità inteso quale adempimento di un obbligo giuridico nel reperire ordinativi commerciali e che gli elementi ontologicamente indefettibili dell’agenzia sarebbero stati riscontrati in modo errato;
2. con il secondo motivo, la ricorrente deduce quale violazione di legge la omessa rilevazione del mancato assolvimento dell’onus probandi da parte della Fondazione Enasarco in ordine alla riqualificazione del nomen iuris, adducendo un’illegittima inversione dell’onere della prova attraverso il ricorso alle presunzioni, con un favor probatorio per l’Enasarco;
3. con riferimento al primo motivo, è necessario avere riguardo ai confini del sindacato di legittimità sulla qualificazione del rapporto di lavoro operata dai giudici di merito quale precisati da consolidata giurisprudenza, secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale censurabile in sede di legittimità solo negli stretti confini dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nel nuovo testo applicabile ratione temporis, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo, (cfr. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999);
3.1. la Corte d’appello ha correttamente individuato gli elementi indiziari dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (periodicità dei pagamenti rilevabile dalle fatture per compensi provvigionali emesse mensilmente per un lungo arco temporale, che evidenziava un programma delineato dalle parti all’inizio del rapporto per un significativo impegno continuativo, comprovato dalla ripetitività e frequenza degli incarichi, fonte di costante guadagno, sintomo anch’esso di stabilità), tenuto conto dei parametri normativi del rapporto di agenzia e del discrimine tra questo e il rapporto di procacciamento di affari, richiamando ampia e condivisa giurisprudenza di legittimità sul punto;
3.2. la sentenza impugnata risulta essersi conformata ai principi di diritto enunciati da questa Corte e non merita le critiche che le vengono mosse col motivo di ricorso in esame che, nella parte in cui muove censure dirette, nella sostanza mira a sollecitare una rivalutazione, in senso favorevole alla società, del materiale probatorio raccolto e come tale risulta inammissibile, a maggior ragione alla luce del nuovo testo deN’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. S.U. n. 8053 del 2014 e, da ultimo, per i principi enunciati, Cass. 1.3.2019 n. 6151);
4. quanto al secondo motivo, è sufficiente osservare che non vi è spazio per configurare la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte d’appello correttamente addossato ad Enasarso l’onere probatorio e che i rilievi mossi investono la valutazione delle L prove e degli elementi indiziari posti a base della decisione, ciò che ne rende evidente l’inammissibilità in questa sede, per considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento al precedente motivo;
5. in conclusione, il ricorso va complessivamente respinto;
6. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
7. sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17629 - Ai fini della fruizione dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa, e in applicazione dell'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131…
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 2873 depositata il 21 marzo 2023 - Per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 21356 depositata il 6 luglio 2022 - Se è vero che il giudicato nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa - e concernente l'avviso di accertamento con cui si procede alla contestazione di…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 09 dicembre 2021, n. C-154/20 - L’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte deve essere negato, senza che l’amministrazione tributaria debba provare che il soggetto…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 25685 depositata il 4 settembre 2023 - In tema di IVA, il soggetto non residente dotato di effettiva ed operativa stabile organizzazione in Italia non può accedere al rimborso cd. agevolato ex art. 30, comma 3, lett.…
- Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza n. 2070 depositata il 28 febbraio 2023 - Richiedere il dispositivo di più recente immissione in commercio – in assenza di ulteriori e più perspicue indicazioni - significa richiedere la versione del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Possibile la confisca anche se il reato di corruzi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 19539 depositata il 1…
- Caparra penitenziale soggetto ad imposta di regist
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 12398 depositata…
- ISA 2024: regime premiale (compensazioni fino a 70
Con il provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024 dell’Agenzia delle Entra…
- Legittima la sanzione disciplinare del dirigente p
La Corte di Cassazione. sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8642 depositata…
- Valido l’accordo collettivo aziendale che li
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10213 depositat…