CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2020, n. 26810

Tributi – IRPEF – Cessione terreno edificabile – Plusvalenza – Tassazione – Mancato incasso del corrispettivo di vendita – Rilevanza – Principio di cassa

Ritenuto che

1. S.G. impugnava l’avviso di accertamento con cui l’agenzia delle entrate aveva determinato il reddito imponibile Irpef da assoggettare a tassazione separata a seguito della plusvalenza realizzata con la vendita di un terreno edificabile effettuata con atto registrato il 27 giugno 2006. Sosteneva il contribuente di non aver incassato gli assegni corrispostigli a titolo di corrispettivo e che, pertanto, non si era realizzata alcuna plusvalenza tassabile.

La commissione tributaria provinciale di Palermo rigettava il ricorso. Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale della Sicilia lo accoglieva sul rilievo che mancava la prova degli elementi costitutivi della pretesa tributaria a fronte di elementi contrari forniti dal contribuente il quale non aveva incassato il corrispettivo della vendita del terreno.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

Considerato che

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR errato nel ritenere che l’ente impositore non avesse assolto l’onere probatorio in ordine alla pretesa impositiva, posto che il contribuente non aveva contestato il valore iniziale del terreno ed il valore finale era stato accertato a seguito di avviso di accertamento ai fini dell’imposta di registro che era divenuto definitivo.

2. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto la ricorrente non ha censurato entrambe le rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata. Invero la CTR ha accertato, da un lato, che l’ufficio non aveva provato il fondamento della pretesa tributaria, dall’altro che il contribuente aveva provato di non aver incassato il corrispettivo della vendita del terreno.

L’ufficio ricorrente censura solamente la statuizione relativa alla mancata prova dei presupposti della pretesa impositiva affermando che il contribuente non aveva contestato il valore iniziale del terreno ed il valore finale era stato accertato a seguito di avviso di accertamento ai fini dell’imposta di registro che era divenuto definitivo. Tale censura – peraltro infondata alla luce del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l’Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l’Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria (Cass. n. 12131 del 08/05/2019; Cass. n. 9513 del 18/04/2018; Cass. n. 12265 del 17/05/2017) – non si estende all’ulteriore accertamento compiuto dalla CTR in ordine alla mancanza dell’ulteriore presupposto necessario per il sorgere della plusvalenza, ovvero dell’incasso degli assegni da parte del contribuente.

Ed invero mette conto considerare che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui le plusvalenze immobiliari di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, sono di regola imponibili secondo il principio di cassa, ai sensi dell’art. 68, comma 1, dello stesso decreto, in quanto il principio di competenza opera, a norma dell’art. 76 del d.P.R. n. 597 del 1973, per le sole plusvalenze aventi finalità speculative (Cass. n. 23893 del 25/09/2019; Cass. n. 18389 del 12/07/2018; Cass. n. 25326 del 15/12/2010).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna alla rifusione delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in euro 7.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.