CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36581
Tributi – Controllo automatizzato della dichiarazione – Omesso versamento – Cartella di pagamento – Definizione dei ritardati versamenti ex art. 9-bis, co. 1 Legge n. 289/2002 – Esclusione sanzioni
rilevato che
dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato, aveva notificato a G. s.r.l. una cartella di pagamento con la quale, relativamente all’anno di imposta 2003, aveva chiesto il pagamento dell’Irpeg, per omesso versamento, oltre sanzioni ed interessi, nonché recuperato il credito di imposta per incremento occupazionale e, infine, irrogate le sanzioni e richiesti gli interessi per l’omesso versamento Iva; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Messina; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: dalla cartella oggetto di impugnazione risultava che l’Agenzia delle entrate aveva provveduto alla preventiva comunicazione di irregolarità; in ogni caso, la mancata notifica della comunicazione di irregolarità non era rilevante, in quanto non vi erano dubbi sul fatto che l’imposta richiesta era dovuta in quanto dichiarata dalla stessa contribuente e dalla stessa non versata; per quanto riguardava la sanzione Iva e gli interessi per omesso o carente versamento, l’Agenzia delle entrate aveva dato atto del fatto che la sanzione non era dovuta, poiché la contribuente si era avvalsa della procedura di definizione dei ritardati versamenti;
G. s.r.l. ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;
considerato che
con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 57, d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112, 113 e 115, cod. proc. civ.; in particolare, parte ricorrente censura la sentenza sotto diversi profili: per non essersi pronunciata sulla eccezione di inammissibilità dei motivi di appello proposti dall’Agenzia delle entrate, atteso che quest’ultima aveva per la prima volta in sede di appello dedotto in ordine a questioni non prospettate in sede di costituzione nel giudizio di primo grado; per avere erroneamente ritenuto che la comunicazione preventiva era stata notificata, nonostante il fatto che l’Agenzia delle entrate non aveva contestato la suddetta circostanza; infine, per avere ritenuta legittima la cartella di pagamento per tutte le pretese in essa indicate, nonostante il fatto che l’Agenzia delle entrate aveva riconosciuto che, per effetto della presentazione della definizione dei ritardati versamenti di cui al comma 1, art. 9 bis, legge n. 289/2002, la sanzione Iva e gli interessi irrogati non erano dovuti;
il motivo è infondato;
con riferimento al primo profilo, va osservato, in generale, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cass. civ., 4 agosto 2021, n. 22204), l’omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto;
nel caso di specie, il giudice del gravame si è pronunciato sul motivo di appello dell’Agenzia delle entrate ed ha esaminato nel merito la questione, in tal modo, implicitamente, ritenendo infondata l’eccezione della contribuente di novità del motivo;
con riferimento al secondo profilo, va osservato che lo stesso si scontra con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame;
invero, in sentenza è specificamente affrontata la questione della notifica della comunicazione preventiva, ed il giudice del gravame, con un accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto che “la comunicazione della correzione riportata in cartella era stata effettuata”, sicchè non correttamente parte ricorrente lamenta che la decisione sarebbe stata basata su di un documento inesistente e comunque mai comunicato alla contribuente;
d’altro lato, deve ritenersi inammissibile per carenza di specificità il profilo di censura relativo alla violazione dell’art. 115, cod. proc. civ., in particolare alla circostanza che l’Agenzia delle entrate non avrebbe contestato il fatto che nella fattispecie non vi era stata alcuna notifica della comunicazione preventiva, posto che parte ricorrente non allega né riproduce per intero il contenuto dell’atto di appello dell’Agenzia delle entrate da cui evincere che quest’ultima, rispetto alla questione della mancata notifica, non aveva in alcun modo contestato la circostanza ovvero che la avesse esplicitamente ammessa o, comunque, pur non contestandola in modo specifico, avesse impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento, evidenziando in tal modo il proprio non interesse al relativo accertamento;
va peraltro rilevato che, secondo questa Corte “L’accertamento della sussistenza di una contestazione (ovvero d’una non contestazione), rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, spetta al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione; ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto contestato uno specifico fatto la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l’altrui pregressa non contestazione, diventa inammissibile” (Cass. civ., 28 ottobre 2019, n. 27490);
diversamente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ., può porsi solo ove si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte al di fuori dei limiti legali, (Cass. civ., 17 gennaio 2019, n. 1229), mentre, nel caso di specie, vi è un accertamento in fatto da parte del giudice del gravame in ordine alla avvenuta notifica sulla base della documentazione ritenuto rilevante;
con riferimento, infine, al terzo profilo di censura, lo stesso è parimenti inammissibile per carenza di interesse;
invero, risulta dal ricorso che l’Agenzia delle entrate aveva riconosciuto, con l’atto di appello, che: per quanto riguarda la sanzione Iva e gli interessi per omesso versamento si prende atto che la società per l’anno 2003 ha provveduto a sanare il debito Iva avvalendosi della definizione dei ritardati versamenti di cui al comma 1, art. 9bis della legge n. 289/2002 e s.m.i. (art.2, comma 45, l. 350/2003) e, pertanto, la sanzione irrogata a tale titolo non è dovuta”(vd. ricorso, pagg. 3 e 4); inoltre, risulta altresì che la stessa Agenzia delle entrate, nelle conclusioni dell’atto di appello, aveva richiesto: “in riforma della sentenza de qua confermare la legittimità del ruolo di cui all’oggetto escludendo le sanzioni Iva” (vd. pag. 17, ricorso);
nella sentenza, il giudice del gravame ha dato atto della suddetta circostanza, precisando, in sede di motivazione che: “per quanto riguarda la sanzione Iva e gli interessi per omesso o carente versamento, l’Ufficio finanziario prende atto che la sanzione di cui si dice non dovuta dato che il contribuente ha provveduto a sanare il debito Iva avvalendosi della definizione dei ritardati versamenti”; in sostanza, il giudice del gravame ha preso espressamente atto della circostanza che l’Agenzia delle entrate aveva inteso limitare le proprie ragioni di doglianza a quanto devoluto con l’atto di appello, escludendosi, quindi, dal thema decidendum la questione della illegittimità della cartella di pagamento relativamente alla sanzione Iva e interessi, sicchè la pronuncia resa, tenuto conto del contenuto complessivo della stessa, è stata limitata alle questioni per le quali l’Agenzia delle entrate aveva manifestato l’interesse alla decisione;
sotto tale profilo, la statuizione del giudice del gravame contenuta nel dispositivo deve essere valutata alla luce della presa d’atto della manifestazione di volontà dell’Agenzia delle entrate di ottenere una pronuncia relativa anche alla legittimità della pretesa concernente la questione in esame;
le considerazioni espresse con riferimento al primo motivo comportano l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per violazione degli artt. 112, 113 e 115, cod. proc. civ., per non essersi pronunciata sul punto decisivo per la controversia, consistente nella non debenza della sanzione relativa all’Iva;
con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 7, legge n. 212/2000, dell’art. 3, legge n. 241/1990, dell’art. 1, comma 412, legge n. 3111/2004, dell’art. 6, legge n. 212/2000, nonché dell’art. 36bis, d.P.R. n. 600/1973, per non avere considerato che la cartella di pagamento era priva di motivazione e che solo in appello l’Agenzia delle entrate aveva illustrato le ragioni della ripresa, nonché per avere ritenuto che la cartella di pagamento non doveva essere preceduta dalla comunicazione preventiva;
il motivo è in parte inammissibile ed in parte assorbito dalle considerazioni espresse in sede di esame del primo motivo;
invero, con riferimento alla ragione di censura che riguarda la questione dell’assenza di motivazione della cartella di pagamento, la stessa è inammissibile per difetto di specificità, non avendo parte ricorrente riprodotto il contenuto della cartella di pagamento, non consentendo a questa Corte di apprezzare la rilevanza della questione;
la questione, inoltre, della necessità della notifica della cartella di pagamento è assorbita dalle considerazioni espresse in sede di esame del primo motivo di ricorso;
in conclusione, il primo motivo è infondato, il secondo è assorbito, il terzo è in parte inammissibile ed in parte assorbito, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/202, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma ibis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidano in complessive euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/202, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma ibis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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