CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36583
Tributi – IVA – Omessa dichiarazione di applicazione del regime della liquidazione dell’IVA di gruppo – Credito spettante alla controllata – Utilizzo in detrazione da parte della controllante – Illegittimità
Rilevato che
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria centrale, sezione di Torino, depositata l’11 aprile 2013, che, in accoglimento dell’appello della I.C.A.S. s.p.a., ha annullato l’avviso di irrogazione sanzioni notificatole per indebita detrazione di un credito I.V.A., riconoscendo il diritto della contribuente alla detrazione dell’imposta;
– dall’esame della decisione impugnata si evince che il disconoscimento del diritto alla detrazione del credito di imposta era motivato con il fatto che tale credito spettava alla GE.MEC. s.p.a., controllata fino al 31 dicembre 1983, e che non trovava applicazione il regime fiscale dell’i.v.a. di gruppo;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– la I.C.A.S. s.p.a. non spiega alcuna attività difensiva;
Considerato che
– occorre preliminarmente disporre la revoca dell’ordinanza, resa da questa Sezione in data 25 febbraio 2021, con cui è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso in ragione del fatto che l’originaria notifica era stata effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore;
– infatti, dall’esame degli atti di causa si evince che la società contribuente non era assistita in giudizio da alcun difensore, per cui correttamente la ricorrente aveva provveduto alla notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente;
– ciò posto, con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 73, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, d.m. Finanze 13 dicembre 1979, e 2697 c.c., per aver la decisione impugnata ritenuto applicabile il regime dell’i.v.a. di gruppo benché, quanto al periodo di imposta in esame, la contribuente, società controllante, non avesse presentato la dichiarazione dell’intendimento di volersene avvalere;
– il motivo è fondato;
– l’art. 73, ultimo comma, d.P.R. 633 del 1972, nella formulazione vigente ratione temporis, stabilisce che «il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall’ente o società controllante all’ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all’ufficio stesso per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili»;
– tale disposizione prevede (e regola nelle sue linee essenziali) l’istituzione di un particolare meccanismo di assolvimento dell’i.v.a., peraltro facoltativo, comportante la perdita da parte delle società controllate della disponibilità dei rispettivi saldi i.v.a. e il trasferimento dei relativi crediti e debiti d’imposta alla società controllante, così da consentire a quest’ultima di compensare, con operazione algebrica, i saldi a credito o a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni annuali proprie e delle società partecipate e di restare, conseguentemente, l’unico soggetto legittimato al versamento ovvero ad effettuare la scelta annuale tra il rimborso o l’accredito nell’anno successivo dell’eccedenza detraibile del gruppo (così, Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n.1915);
– l’art. 3, d.m. Finanze 13 dicembre 1979, emanato in attuazione del richiamato art. 73, nella formulazione applicabile al caso in esame, prevede, al primo comma, che «l’ente o società controllante deve dichiarare entro il 5 marzo all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente in relazione al proprio domicilio fiscale e a quelli competenti per le società controllate che intende avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto» (ossia, della facoltà di optare per il regime della liquidazione dell’i.v.a. di gruppo), aggiungendo, all’ultimo comma, che tale dichiarazione ha effetto per l’anno in cui è presentata;
– da riferito quadro normativo si evince che, venendo in rilievo una procedura che semplifica gli obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo, in quanto consente compensazioni infragruppo altrimenti escluse, è necessario, ai fini dell’adesione al relativo regime, che il contribuente manifesti espressamente di volersene avvalere con espressa dichiarazione di volontà, senza che possa darsi l’equipollenza di alcun comportamento concludente (cfr. Cass., ord., 11 febbraio 2020, n. 3252; Cass. 29 luglio 2009, n. 17576);
– orbene, la Commissione centrale, nel riconoscere il diritto della contribuente alla detrazione del credito i.v.a. vantato dalla società controllata, pur in assenza, per il periodo di imposta di riferimento, della presentazione della dichiarazione di volersi avvalere del regime della liquidazione dell’i.v.a. di gruppo – peraltro, alla luce delle deduzioni della ricorrente, impossibilitata a cagione della cessazione del gruppo -, non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto;
– la decisione impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatti, questa Corte può decidere nel merito, respingendo l’originario ricorso;
– appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei gradi del giudizio di merito, mentre quelle relative al presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.