CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2021, n. 36713 – Nel settore dell’edilizia, il D.L. nr. 244 del 1995, art. 29, (conv. in legge nr. 341 del 1995) individui (espressamente) le ipotesi di esenzione dall’obbligo del minimale contributivo, si è ritenuto che, anche nei settori diversi da quello edile, la contribuzione sia dovuta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non dalle ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo