CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34763
Tributi – ONLUS – Iscrizione nell’anagrafe unica – Provvedimento di diniego – Notifica al legale rappresentante – Legittimità
Rilevato che
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale della Campania l’1 marzo 2017 n. 1872/52/2017, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS, ha accolto l’appello proposto dalla “Z. S.r.l. I.S.” nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 29 febbraio 2016 n. 3591/01/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il rigetto della domanda di iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS era stato ritualmente comunicato dall’amministrazione finanziaria alla contribuente soltanto dopo la scadenza del termine previsto dalla disciplina vigente, per cui si era inevitabilmente formato il silenzio – assenso. Il ricorso è affidato a due motivi.
La “Z. S.r.l. I.S.” è rimasta intimata.
Considerato che
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 11 del D.L.vo 4 dicembre 1997 n. 460 (con riferimento all’art. 3 del D.M. 18 luglio 2003 n. 266), 17 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e 145 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il diniego di iscrizione era stato tardivamente comunicato alla contribuente, senza tener conto che tale provvedimento era stato tempestivamente comunicato presso la residenza del legale rappresentante della contribuente.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la comunicazione al legale rappresentante della contribuente non fosse andata a buon fine, ancorché tale circostanza non fosse stata dedotta in sede di gravame avverso la decisione di prime cure.
Ritenuto che
1. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo.
1.1 L’art. 11 del D.L.vo 4 dicembre 1997 n. 460 ha previsto che: «1. E’ istituita presso il Ministero delle finanze l’anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l’esercizio delle attività previste all’articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all’articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS. 2. L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. 3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione dello stesso».
1.2 In seguito, il D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il “Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460”) ha istituito (art. 1) l’anagrafe unica delle ONLUS, stabilendo che l’iscrizione avvenga «(…) a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione, previo controllo della esistenza dei requisiti (…) ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto»; ha regolamentato le modalità di comunicazione della domanda (art. 2, comma 1), disponendo che essa sia «1. (…) redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 (…)» con «(…) allegata una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ONLUS e sottoscritta secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono attestate le attività svolte e possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460») ha disciplinato il contenuto e l’esito del procedimento di controllo dei requisiti (art. 3, commi 1, 2, 3 e 4), prevedendo che: «1. Senza pregiudizio per l’ulteriore azione accertatrice, la competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui all’articolo 2, procede all’iscrizione, previa verifica della: a) regolarità della compilazione del modello di comunicazione; b) sussistenza dei requisiti formali previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997; c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri documenti di cui all’articolo 2, comma 1. 2. All’esito del controllo, la direzione regionale iscrive il soggetto interessato all’anagrafe unica delle ONLUS e gliene dà notizia, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all’ente interessato ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. L’ufficio, nell’attività di verifica di cui al comma 1, può invitare l’ente interessato, anche tramite l’invio di apposito questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge. In tal caso, la direzione regionale procede secondo le modalità di cui al comma 2, nei venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine. 4. Qualora la direzione regionale non provveda all’invio delle comunicazioni di cui al comma 2, nei termini previsti nei commi 2 e 3, l’interessato si intende iscritto all’anagrafe delle ONLUS».
1.3 Concentrando l’attenzione sull’esito del procedimento di iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS, il citato regolamento ha sancito la perentorietà dei termini per la comunicazione dell’esito agli enti interessati ed ha attribuito alla loro inosservanza l’efficacia costitutiva dell’iscrizione senza alcuna distinzione tra le ipotesi della totale carenza o della mera tardività della comunicazione.
A tal fine, l’art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 ha espressamente assoggettato la notifica di tale comunicazione alle formalità previste dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, norma che richiama (a sua volta) gli artt. 137 ss. cod. proc. civ. (con l’esclusione degli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 cod. proc. civ.).
1.4 In proposito, con specifico riguardo alla notifica degli atti impositivi alle persone giuridiche, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la notificazione degli atti tributari presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 non esclude la possibilità, prevista dall’art. 145, comma 1, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c, della Legge 28 dicembre 2005 n. 263, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta (purché ne siano indicati nell’atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale) (tra le tante: Cass., Sez. 5A, 10 novembre 2020, n. 25137; Cass., Sez. 5A, 7 giugno 2021, n. 17266; Cass., Sez. 5A, 22 novembre 2021, n. 35889; Cass., Sez. 5A, 10 maggio 2022, n. 14716).
1.5 Ne discende che tale alternatività tra le varie forme di notifica alle persone giuridiche è destinata a valere anche per la comunicazione ex art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266, stante l’ampiezza incondizionata del rinvio all’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Per cui, ove la notifica presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante dell’ente aspirante all’iscrizione sia rituale, nulla osta all’efficacia dell’iscrizione ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266.
1.6 In conclusione, si può enunciare il seguente principio di diritto: «In tema di anagrafe delle ONLUS di cui all’art. 11, comma 3, del D.L. vo 7 dicembre 1997 n. 460, stante l’espresso rinvio dell’art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il “Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460”) all’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la comunicazione dell’accoglimento o del diniego dell’iscrizione (anche per gli effetti dell’art. 3, comma 4, del citato D.M. 18 luglio 2003 n. 266) all’ente interessato può essere idoneamente notificata dall’amministrazione finanziaria – oltre che presso il domicilio fiscale del destinatario, coincidente con la sede legale ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, sempre che tali dati si evincano dalla medesima comunicazione, ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ.».
1.7 Nella specie, il giudice di appello non si è uniformato a tale principio con l’affermazione che l’art. 60, comma 1, lett. c, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, stabilendo che, «salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario», «(…) nel caso di persone giuridiche deve intendersi presso la sede legale della società, ricadente nel caso di specie in San Prisco (CE) alla Via T. n. 16/18, come peraltro correttamente comunicato dall’istante nella domanda di iscrizione all’anagrafe ONLUS nell’apposita sezione “Dati relativi alla ONLUS”, mentre il precedente tentativo di notifica risulta essere stato effettuato dall’Agenzia presso la residenza anagrafica del rappresentante legale in Recale (CE) alla via San G. n. 18, senza peraltro andare a buon fine», da cui l’erronea deduzione che «la stessa risulta essere stata validamente effettuata dall’Ufficio solo in data 26.03.15 (pervenuta il 30.03.15), vale a dire solo quando essa è stata correttamente indirizzata al destinatario – la società Z. S.r.l. – presso il suo domicilio fiscale, vale a dire la sede legale sita in San Prisco (CE) alla Via T. n. 16/18».
2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania (ora, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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