CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2022, n. 34763 – In tema di anagrafe delle ONLUS di cui all’art. 11, comma 3, del D.L. vo 7 dicembre 1997 n. 460, stante l’espresso rinvio dell’art. 3, comma 2, del D.M. 18 luglio 2003 n. 266 (portante il “Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460”) all’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la comunicazione dell’accoglimento o del diniego dell’iscrizione (anche per gli effetti dell’art. 3, comma 4, del citato D.M. 18 luglio 2003 n. 266) all’ente interessato può essere idoneamente notificata dall’amministrazione finanziaria – oltre che presso il domicilio fiscale del destinatario, coincidente con la sede legale ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 – anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, sempre che tali dati si evincano dalla medesima comunicazione, ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ