CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29995
Tributi – Contenzioso tributario – Appello presentato successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese – Soggetto estinto – Inammissibilità dell’appello – Cassazione d’ufficio della sentenza d’appello
Rilevato che
1.con sentenza n. 8803/03/14 del 15/10/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha rigettato l’impugnazione proposta da O. di B.M. & C. s.a.s. (di seguito O. s.a.s.) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 01/28/13, che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contribuente avverso l’avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento nei confronti della società era stato emesso a seguito di rettifica del reddito in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla società “cartiera” L.C. S.r.l., con conseguente indetraibilità dell’IVA e indeducibilità dei costi;
1.2. la CTR rigettava il ricorso di O. s.a.s. confermando integralmente l’avviso di accertamento, sia con riferimento alla ripresa IVA sia con riferimento alla indeducibilità dei costi, i quali non erano stati documentati;
2.avverso la sentenza della CTR B.M., quale socio coobbligato solidale della cessata O. di B.M. & C. s.a.s., proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ.;
3.l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Considerato che
1.va pregiudizialmente evidenziato che, come si evince dalla visura camerale storica prodotta in atti, O. s.a.s. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 25/01/2012 e si è estinta (Cass. S.U. n. 4060 del 22/02/2010);
1.1. ne consegue che il ricorso in appello, notificato il 28/06/2013, così come evincibile dalla sentenza della CTR, è stato proposto da una società non più esistente ed è, quindi, inammissibile (Cass. n. 24853 del 09/10/2018; Cass. n. 15035 del 16/06/2017; si veda, altresì, Cass. n. 17360 del 17/06/2021), con rilievo che può senz’altro essere formulato in via officiosa, riguardando il profilo della legittimazione ad causam (cfr. Cass. n. 29505 del 24/12/2020; Cass. n. 31574 del 06/12/2018);
1.2. all’inammissibilità del ricorso in appello consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata;
2.quanto alle spese di lite, la circostanza che il rilievo concernente l’inammissibilità del ricorso in appello di O. s.a.s. è stato effettuato d’ufficio, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello e del presente giudizio di cassazione;
2.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso in appello proposto da O. di B.M. & C. s.a.s. e, per l’effetto, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
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