CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31483

Rapporto di lavoro – Attività lavorativa all’estero – Indennità – Calcolo del TFR e del premio annuale di rendimento – Retribuzione imponibile – Determinazione

Rilevato che

1. la Corte d’Appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, rigettava l’appello principale proposto dall’odierno ricorrente principale e quello incidentale della B.N.L. (di seguito B.), confermando la decisione di primo grado;

2. il Tribunale, per quanto solo rileva in questa sede, aveva accolto la domanda di G.D.P. volta al computo dell’indennità «estero» nel calcolo del TFR e del premio annuale di rendimento (considerato che l’articolo 23 del CCNL 1995 ne determinava l’importo nel 15% della retribuzione complessivamente percepita nel corso dell’anno). Aveva respinto, invece, la domanda di (condanna) al versamento all’Inps di (ulteriori) contributi per intervenuta prescrizione di quelli relativi al periodo 2001/2003 e, per il restante periodo fino al settembre 2007, poiché la B. aveva correttamene determinato la base imponibile ai fini previdenziali; per il Giudice, nei confronti dei lavoratori che svolgono attività di lavoro all’estero, il parametro di riferimento era rappresentato dalle retribuzioni convenzionali individuate dai decreti ministeriali nei «minimi contrattuali» di categoria fissati dalla contrattazione collettiva nazionale;

3. la Corte di appello, in ordine alla questione relativa alla omissione contributiva (recte: in ordine alla domanda di risarcimento del danno conseguente alla perdita delle quote di pensione calcolate sulla contribuzione prescritta, così limitata la domanda originariamente proposta), oggetto dell’appello principale, ha osservato come, per effetto della legge nr. 342 del 2000, art. 36, la retribuzione imponibile per i lavoratori dipendenti con attività lavorativa all’estero, in via continuativa, soggiornanti nel Paese estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di un anno, si determinasse, ai sensi del D.L. nr. 317 del 1987, art. 4, comma 1, conv. in legge nr. 398 del 1987, prendendo a riferimento le retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto ministeriale; il legislatore, dal primo gennaio 2001, aveva inteso unificare il regime contributivo dei lavoratori italiani operanti all’estero, individuando un unico parametro di riferimento per definire la retribuzione imponibile e pensionabile, indipendentemente dal Paese di destinazione, dato dalla retribuzione convenzionale fissata con decreto dei ministri competenti che si erano attenuti ai livelli contrattuali minimi fissati dalla contrattazione collettiva; conseguentemente, la società aveva correttamente assolto l’obbligo contributivo;

4. quanto alla base di computo del TFR, oggetto dell’appello incidentale della B., la Corte di merito ha osservato come gli emolumenti controversi trovassero la loro causa tipica nel rapporto di lavoro cui erano istituzionalmente connessi, in quanto corrisposti a titolo non occasionale. In particolare, la Corte ha escluso che gli emolumenti in questione potessero ricomprendersi nella categoria dei rimborsi spese anche perché tali emolumenti risultavano «indistinti» nei prospetti paga rispetto alla retribuzione paga;

5. ha proposto ricorso principale il lavoratore sulla base di un unico e articolato motivo di ricorso;

6. la B. ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale, fondato su un unico motivo; ha resistito al ricorso incidentale, a sua volta, il ricorrente principale;

7. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che

8. con l’unico motivo del ricorso principale è denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12 della legge nr. 153/1969, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. n. 314/1997;

la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D. L. nr. 317/1987, convertito con modificazioni dalla legge nr. 398/1987; nonché, in connessione con le citate disposizioni, violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del D.P.R. nr. 917/1986 (T.U.I.R.) e del primo comma dell’art. 36 della legge nr. 342/2000 (Collegato Fiscale), per aver la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ritenuto correttamente adempiuto l’obbligo contributivo della parte datoriale nonostante il versamento dei contributi sulla base non della retribuzione effettivamente percepita all’estero dal ricorrente ma parametrati alle fasce convenzionali di reddito di cui all’art. 51, comma 8 bis, del TUIR;

9. il ricorso principale è fondato;

10. la questione devoluta risulta già affrontata e decisa dalla Corte con affermazione del principio secondo cui «Le retribuzioni convenzionali, di cui all’art. 51, comma 8-bis, del T.U.I.R., hanno valenza esclusivamente fiscale. Di conseguenza, i datori di lavoratori che inviano dipendenti in Paesi che hanno sottoscritto accordi internazionali di sicurezza sociale, che consentono il mantenimento della copertura assicurativa in Italia, devono assumere come parametro per la determinazione della base imponibile contributiva le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all’estero, cui sono correlativamente commisurate, nelle forme e nei modi previsti, le prestazioni dovute»;

11. il riportato principio, espresso da Cass. nr. 17646 del 2016, si è andato consolidando con successive pronunce (Cass nr. 24032 del 2017; Cass. nr. 30427 del 2017; Cass. nr. 14526 del 2018. Più di recente, in motivazione, v. anche Cass. nr. 9809 del 2020 e nr. 6294 del 2022) sulla base di considerazioni di ordine sistematico giacché la legge nr. 342 del 2000, art, 36, risponde a logiche peculiari del sistema fiscale -richiamando il limite temporale dei 183 giorni e la nozione di residenza fiscale estranee alla materia previdenziale e il suo contenuto, che fa riferimento ai decreti ministeriali previsti dal D.L. nr. 317 del 1987, art. 4, non mette in discussione l’impianto complessivo del sistema previdenziale in cui tali decreti ministeriali operano e che fu costituito, sul presupposto della sentenza della Corte costituzionale n. 369 del 1985, al fine di tutelare il lavoratore italiano inviato all’estero in Paesi con i quali l’Italia non avesse stipulato una convenzione di sicurezza sociale, ipotesi estranea alla fattispecie in esame;

12. nel caso di specie, infatti, le prestazioni lavorative sono state rese in Gran Bretagna, facente parte, ratione temporis, della Comunità Europea;

13. la Corte di appello è, dunque, incorsa nel denunciato errore di diritto;

14. con il ricorso incidentale, invece, la B. Nazionale del Lavoro ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 cod.civ., dell’art. 1362 cod.civ., dell’art. 2697 cod,civ., dell’art. 132 cod.proc.civ. e dell’art. 118 disp.att. cod.proc,civ., per avere la Corte di appello condannato la B. a ricalcolare il TFR, computando nella base di calcolo l’indennità «estero» nonché, sulla base della natura retributiva di detta indennità, a ricalcolare il premio di rendimento;

15. per la B., la Corte di merito, nell’includere, ai fini del calcolo del TFR, l’indennità «estero», non avrebbe correttamente applicato la normativa collettiva di riferimento e, segnatamente, gli artt. 67 del CCNL di categoria del 21 luglio 1980,69 del CCNL del 22.11.1990 , 73 del CCNL del 22.6.1995, 28 del CCNL del 01.12.2000, 28 del CCNL del 19.04.2005 e 29 del CCNL del 10.01.2008 i quali dispongono che il trattamento di fine rapporto è composto da tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa – ove spetti – l’indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute e i trattamenti corrisposti ai sensi del cap. XI [ossia “Missioni e Trasferimenti”] del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al funzionario trasferito o in missione;

16. il ricorso incidentale è improcedibile;

17. il ricorso in cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la «specifica indicazione dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda» (art. 366, comma 2, nr. 6 cod.proc.civ) e, a pena di improcedibilità, i medesimi contratti o accordi collettivi devono essere depositati unitamente al ricorso (art. 369, comma 2, nr. 4);

18. il contenuto del suddetto onere di deposito si estende al deposito non solo dell’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma «(del)l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale […]» (Cass. sez. un. nr . 20075 del 2010; Cass. nr. 4350 del 2015; Cass. 6255 del 2019). Onere (di deposito, diverso ed ulteriore -si ripete – rispetto a quello di trascrizione nel ricorso della clausola – o delle clausole- del contratto collettivo, in adempimento della previsione di cui all’art. 366, comma 2, nr. 6 cod.proc.civ.) che è soddisfatto anche mediante l’indicazione della sede processuale in cui detto testo sia rinvenibile (Cass., sez.un., nr. 25038 del 2013); non è sufficiente, invece, la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito. L’indicato adempimento, infatti, non può considerarsi soddisfatto attraverso il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento (id est: del testo integrale del CCNL posto a fondamento delle censure nell’elenco degli atti) (Cass. nn. 6255 del 2019 e nr. 25038 del 2013 cit);

19. nella specie, difetta il deposito e/o l’indicazione della sede processuale di rinvenimento del «testo integrale» dei C:CNL richiamati a fondamento delle censure. Il ricorso (come, per es., a pag. 41, con riferimento all’art. 73 del CCNL 22.6.1995) e, altresì, la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.proc.civ. (v. pag. 8 della stessa), danno solo atto del momento processuale in cui le «disposizioni» (e, dunque, un estratto e non invece il testo integrale) del CCNL, di volta in volta richiamato, sono state depositate;

20. in conclusione, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinché, sulla base degli esposti principi, accerti la misura del danno pensionistico subito dal lavoratore; va, invece, dichiarato improcedibile il ricorso incidentale;

21. al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

22. sussistono i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo da parte del ricorrente incidentale, ove dovuto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e dichiara improcedibile quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.