CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31514
Mobbing – Disturbo post-traumatico da stress cronico – Malattia professionale – Indennizzo INAIL – Spettanza
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Perugia confermava la sentenza di primo grado che aveva negato a F.R. il diritto all’indennizzo nei confronti dell’INAIL per il disturbo post-traumatico da stress cronico con depressione e ansia miste, conseguente all’azione di mobbing messa in atto dalla datrice di lavoro.
La Corte, dopo aver affermato il nesso causale tra la condotta di mobbing e la patologia, negato invece in primo grado, riteneva si fosse al di fuori della malattia professionale indennizzabile. Secondo la Corte, in base all’art.3 d.P.R. n.1124/65, la copertura assicurativa opera solo per le tecnopatie conseguenti alle lavorazioni indicate nell’art.1 e non per quelle dipese da modalità organizzative del rapporto di lavoro.
Contro la sentenza, F.R. ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L’INAIL resiste con controricorso.
Considerato in diritto
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art.112 c.p.c., nonché degli artt.113, 114, 416 e 436 c.p.c. Secondo la ricorrente, poiché il motivo d’appello era incentrato esclusivamente sulla sussistenza del nesso causale, la Corte non avrebbe potuto sollevare d’ufficio la questione della mancata copertura assicurativa.
Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt.3, co.1 e 4, 4, co.1, 66 e 74 d.P.R. n.1124/65, nonché degli artt.10 e 13 d. lgs. n.38/00 e dell’art.115 c.p.c. La sentenza avrebbe errato nel richiedere il nesso di causalità tra la malattia e una specifica lavorazione, in quanto sarebbe ammesso l’indennizzo anche per malattie non tabellate, purché sia dimostrata la loro origine professionale.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Come rilevato dal collegio d’appello, la sentenza non è incorsa nel vizio di ultrapetizione, posto che l’Inail aveva concluso per il rigetto dell’appello, come poi deciso dalla Corte. Né la sentenza è incorsa nel vizio di extrapetizione, poiché la stessa non ha immutato i fatti posti a base della domanda, ovvero la presenza di una malattia professionale contratta in occasione dell’attività lavorativa. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il giudice può, d’ufficio, verificare la sussistenza dei presupposti della tutela assicurativa (Cass.6138/84, Cass.1891/90, con riguardo all’assenza dell’esposizione al rischio assicurato), senza che si richiedano eccezioni in senso stretto dell’istituto assicuratore.
La Corte d’appello, del resto, non ha proceduto motu proprio ad accertamenti di fatto nuovi, ma è pervenuta alla decisione sulla base di soli argomenti di diritto, qual è l’interpretazione giuridica data agli artt.1 e 3 d.P.R. n.1124/65.
Il secondo motivo è manifestamente fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, questa Corte ha affermato che la malattia professionale è indennizzabile ai sensi dell’art.13 d. lgs. n.38/00 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Così, ad esempio, è stato riconosciuto l’indennizzo al lavoratore che aveva contratto malattia professionale dovuta allo stress subito per le eccessive ore di lavoro straordinario chieste dal datore di lavoro (Cass.5066/18). Ancora, è stato riconosciuto l’indennizzo dell’art.13 d. lgs. n.38/00 al lavoratore affetto da patologia psichica dovuta alle vessazioni subite dal proprio datore di lavoro (Cass.8948/20).
Ciò che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa. Rientra nel rischio assicurato dall’art.1, richiamato poi dall’art.3 d.P.R. n.1124/65, non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il rischio collegato con la prestazione lavorativa. Come affermato da questa Corte a sezioni unite (n.3476/94), la tutela assicurativa è da rapportare “al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine”. Dunque, l’assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al d.P.R. n.1124/65 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro (v. Cass.5066/18, cit.).
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello per gli ulteriori accertamenti di merito e per la pronuncia sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione a detto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente grado.
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