CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 settembre 2019, n. 23920
Inps – Classificazione dell’impresa come industriale e non come agricola – Diritto agli sgravi – Prova
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che, decidendo sul ricorso proposto da G.C. in opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale per il pagamento in favore dell’INPS della somma di lire 152.477.245, condannava l’opponente al pagamento delle somme richieste, con la sola eccezione di quelle relative ai periodi 12/82, 1/83 e 8/83, in quanto prescritte.
2. La Corte argomentava che la questione relativa alla classificazione dell’impresa come industriale e non come agricola fosse priva di rilevanza in quanto l’INPS non contestava tale circostanza, ma che l’onere di provare il proprio diritto agli sgravi, che grava sull’appellante, non era stato in alcun modo adempiuto; riteneva inoltre la non cumulabilità della fiscalizzazione degli oneri sociali ex lege 536/87 con gli ulteriori benefici di cui alla legge 67/88, richiamando la disposizione interpretativa dell’art. 9, comma 6, della legge 67/88, contenuta nell’art. 44, comma 1, del d.l. 269/03.
3. Per la cassazione della sentenza G.C. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, illustrato anche con memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c. .
4. L’INPS si è costituito con procura speciale in calce al ricorso notificato.
Considerato che
5. La ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 183 del 1976, inserito nell’art. 59, comma 9, del d.p.r. n. 218 del 1978, nonché dell’art. 2 della legge n.92 del 1979 e delle successive disposizioni di legge di proroga dell’art. 59 del d.p.r. n. 218 del 1978.
6. Sostiene che il riconoscimento della natura industriale dell’attività svolta, di pollicoltura, avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a riconoscere la spettanza degli sgravi contributivi per le aziende del mezzogiorno previsti dalla I. n. 183 del 1976 e dalla legislazione successiva, che il provvedimento CIPE del 31 maggio 1977 ha ritenuto applicabili agli “allevamenti avicoli e di ovini a carattere industriale”.
7. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo proposto non è coerente con la ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
8. Quest’ultimo infatti ha riferito che la natura industriale della ditta della parte appellante non era in contestazione in causa, ma che anzi era stata riconosciuta dall’Inps. Ha però aggiunto che l’appellante non aveva dimostrato il proprio diritto agli sgravi, così attenendosi alla giurisprudenza di questa Corte, che ha ribadito in più occasioni che in tema di sgravi contributivi grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (così da ultimo Cass. n. 1157 del 18/01/2018, n. 16639 del 22/07/2014).
9. Requisiti (quali, per gli sgravi previsti dall’art. 14 della I. 02/05/1976, n. 183, l’effettivo incremento occupazionale, v. Cass. 02/02/2007, n. 2271), che neppure in questa sede si assume di avere allegato e provato.
10. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
11. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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