CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 settembre 2020, n. 20242 – L’obbligo del datore di lavoro all’adempimento in forma specifica in ipotesi di dipendente illegittimamente trasferito è derogabile solo nel caso in cui la parte datoriale provi l’impossibilità di ricollocare il lavoratore nelle mansioni precedentemente occupate, o in altre equivalenti, per inesistenza in azienda di tali ultime mansioni o di mansioni ad esse equivalenti