CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 settembre 2020, n. 20315
Tributi – IRES – Agevolazioni – Detrazioni per spese di riqualificazione energetica di immobili esistenti – Società immobiliare – Immobili concessi in locazione – Spese non deducibili dal reddito – Diritto alla detrazione
Ritenuto che
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento ex art. 36-ter DPR. 600/73 ai fini Ires, anno 2008, per disconoscimento della detrazione per le spese di riqualificazione energetica sostenute dall’impresa immobiliare C. s.p.a., esercente attività di locazione, ha accolto l’appello della società contribuente, in riforma della sentenza di primo grado.
La CTR ha ritenuto, in base alla ratio dell’agevolazione, consistente nella incentivazione del risparmio energetico, che non ci siano limitazioni in ordine alla natura dell’attività imprenditoriale dei beneficiari, riconoscendone la spettanza in relazione agli interventi realizzati da società proprietaria di immobili concessi in locazione, quindi su immobili “merce”.
La C. s.p.a. è rimasta intimata.
Considerato che
Con l’unico motivo si deduce violane di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., art. 1 commi 344 ss. L. 296/2006 e art. 2 DM 19 febbraio 2007, dovendosi limitare l’attribuzione del beneficio esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto dell’intervento.
Il motivo è infondato.
Va premesso che l’art. 1, co. 344 e ss., l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi a carico del contribuente. Il decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, attuativo di tale articolo, ha individuato i “soggetti ammessi alla detrazione” (persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa – art. 2, co. 1, lett. a), nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengano spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti – art. 2, co. 1, lett. b-).
Il co. 2 dell’art. 2 dispone che, nel caso in cui gli interventi di cui al primo comma siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
In base al quadro normativo di riferimento, deve affermarsi che la (detrazione d’imposta, ossia il bonus fiscale del 55%, è finalizzata alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e si rivolge ad un’ampia platea di beneficiari (“soggetti ammessi alla detrazione”), siano essi persone fisiche non titolari di reddito d’impresa, o soggetti titolari di reddito di impresa, incluse le società.
Nel caso concreto, in ragione dell’indeducibilità delle spese di miglioramento energetico, benché inerenti e migliorative, il bonus fiscale del 55% spetta alla società contribuente, esattamente come spetterebbe ad una persona fisica, non titolare di redditi d’impresa, che nulla può dedurre dalla base imponibile.
Questa Corte per la medesima materia del contendere (sent. n. 29164/2019, n.19815/2019; n. 19816/2019), ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate: ad esse vanno pertanto ricondotte le ragioni del rigetto del ricorso.
Deve pertanto confermarsi il seguente principio di diritto: «Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all’artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi» (Cass. n. 29164/2019, n.19815/2019; n.19816/2019).
Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimata società.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.