CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 agosto 2020, n. 17795
Costituzione rendita da malattia professionale – Termine di prescrizione – Sospensione per la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego – Rimozione della condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria
Rilevato che
Con sentenza del 18 ottobre 2012, la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto dall’INAIL, ha respinto la domanda avanzata da L.V. avente ad oggetto la costituzione di una rendita da malattia professionale, rapportata ad una invalidità del 50%, a decorrere dal 12 ottobre 1992;
a sostegno della propria decisione la Corte ha posto la fondatezza dell’eccezione di prescrizione avanzata dall’Istituto alla luce della sospensione della stessa per la definizione del procedimento amministrativo;
avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il V., affidandolo a due motivi;
resiste con controricorso l’Inail;
il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto;
Considerato che
con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 111 e 112 del D.P.R. 1124/1965 sull’assunto che il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail resta sospeso durante la pendenza il procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge; con il secondo motivo deduce la violazione degli articoli 111 e 112 D. P. R. 1124/1965 nonché degli articoli 2937 e 2944 c.c. nonché omesso esame cercano fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti circa l’influenza del fatto che l’istituto avesse emesso nel 1998 e nel 2002 provvedimenti di rigetto previa sottoposizione a visita collegiale del V. in data 9.5.2002;
entrambi i motivi, da scrutinarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati e devono essere accolti;
secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 11928 del 7/5/2019, il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all’articolo 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso d.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore;
ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall’art. 111, comma 3, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata;
alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va accolto, la sentenza cassata e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche in relazione alle spese relative al giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
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