CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 agosto 2020, n. 17851
Gestione separata degli esercenti attività commerciali – Attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di una società assicurativa – Non sussiste – Produttori collegati ad agenti o subagenti
Rilevato che
la Corte d’Appello di L’Aquila, a conferma della sentenza del Tribunale di Sulmona, ha dichiarato insussistente l’obbligo in capo a C.D. di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni per conto di una società assicurativa;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, sulla base di due motivi;
C.D. è rimasto intimato;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3 cod. proc. civ., l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, l. n. 613/1966, 29, l. n. 160/1975, e 1, comma 202, l. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;
con il secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n.3 cod. proc. civ., l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le subagenzie e i produttori di assicurazioni e dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, l. n. 613/1966, 29, l. n. 160/1975, e 1, comma 202, l. n. 662/1996, per avere, la Corte territoriale, erroneamente escluso, sulla base delle circostanze di fatto e della documentazione prodotta dall’appellato, la riconducibilità di questi fra i produttori di assicurazione del IV gruppo e la conseguente iscrizione alla Gestione commercianti INPS;
il primo motivo è manifestamente infondato, dovendosi nel caso in esame dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e subagenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);
il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);
quanto al secondo motivo – concernente l’asserita assimilabilità del controricorrente alla categoria dei produttori del IV gruppo previsti dalla contrattazione collettiva richiamata in epigrafe, cui si estenderebbe l’obbligo assicurativo – esso è inammissibile atteso che appare rivolto a ottenere un riesame del merito del giudizio, precluso in sede di legittimità;
la Corte territoriale ha svolto un accertamento di fatto circa gli elementi su cui il motivo di ricorso pone l’accento – quali l’individuazione della zona o della piazza, ovvero il potere di firmare le proposte di polizza (elementi che caratterizzano la figura del produttore appartenente al IV gruppo rispetto a quelle del V gruppo) – per concludere, con una motivazione immune da vizi logico-argomentativi, che le concrete modalità di svolgimento della prestazione da parte di C.D. sono esattamente compatibili con la figura del cd. produttore libero; in definitiva, il ricorso va rigettato;
non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
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