CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 agosto 2021, n. 23506 – L’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al  contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. tempo per tempo vigente