CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 agosto 2021, n. 23512
Indennità per la cessazione dell’attività commerciale – Diritto – Condizioni – Art. 19-ter, D.L. n. 185 del 2008 – Possesso di tutti i requisiti nell’arco temporale previsto dalla norma
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Palermo, accogliendo l’appello di B.F. e in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda del predetto volta al conseguimento dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, di cui all’art. 2, d.lgs. n. 207 del 1996 e succ. mod.;
2. la Corte territoriale ha dato atto che, alla data di presentazione della domanda amministrativa (9.2.2015), il B. aveva più di 62 anni, aveva definitivamente cessato l’attività commerciale di cui era titolare e, all’epoca di tale cessazione, risultava essere stato iscritto per almeno 5 anni nella gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS;
3. ha ritenuto che la lettera e la ratio delle disposizioni normative applicabili (art. 2, d.lgs. n. 207 del 1996; art. 19 ter, d.l. n. 185 del 2008, conv. dalla legge n. 2 del 2009, come modificato dalla I. n. 147 del 2013) non deponessero nel senso di richiedere la necessaria coesistenza temporale dei requisiti costitutivi ai fini della prestazione;
4. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; B.F. ha resistito con controricorso;
5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
Considerato che
6. con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 19 ter, d.l. n. 185 del 2008, conv. dalla legge n. 2 del 2009, come modificato dall’art. 35 della I. n. 183 del 2010 e dall’art. 1, comma 490, della I. n. 147 del 2013, nonché degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 207 del 1996, per avere la Corte d’appello riconosciuto il diritto all’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, avvenuta nel 2000, benché il requisito anagrafico fosse stato perfezionato solo nel 2014;
7. il ricorso è fondato;
8. l’art. 1 del d.lgs. 28 marzo 1996 n. 207 dispone: « Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.». L’art. 2 prevede i requisiti per l’accesso all’indennizzo: «1. L’indennizzo previsto dall’art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne; b) iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 2. L’erogazione dell’indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell’attività commerciale; b) riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale e dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente all’attività di commercio al minuto; c) cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»;
9. la L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha, quindi, disposto (con l’art. 72, comma 1) che “L’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004“;
10. la L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto (con l’art. 1, comma 272) che “L’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. …omissis…Le domande (di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008”;
11. L’art. 19 ter, d.l. n. 185 del 2008, conv. dalla I. n. 2 del 2009 ha stabilito al comma 1: “L’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011”;
12. l’art. 35 della I. n. 183 del 2010 ha sostituito l’art. 19 ter cit. prevedendo che: “L’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011;
13. la legge 147 del 2013, art. 1 comma 490 ha ulteriormente modificato l’art. 19 ter cit. sostituendo alla data del 31.12.2011 la data del 31.12.2016;
14. il testo vigente all’epoca di presentazione della domanda amministrativa da parte del B. era del seguente tenore: “L’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016;
15. come già ritenuto da questa Corte (v. Cass. n. 10867 del 2019, in motivazione; Cass. n. 10867 del 2019), le condizioni richieste per accedere all’indennizzo in questione devono essere concomitanti nel periodo indicato; in tal senso depone, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, la lettera della disposizione laddove riconosce il diritto all’indennizzo “ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti …nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016”; tale formulazione sta a significare che il possesso dei requisiti deve avvenire all’interno dell’arco temporale di riferimento, cioè i requisiti devono essere maturati in tale spazio temporale (v. anche Cass. n. 25269 del 2011 che, se pure riferita ad una categoria diversa, concerne tuttavia disposizioni che recano la medesima tecnica redazionale rispetto a quella in esame);
16. nel caso di specie, è pacifico che i requisiti normativi non fossero maturati tutti nel periodo temporale di riferimento, in quanto la cessazione dell’attività commerciale risaliva all’anno 2000 mentre solo il requisito anagrafico rientrava nella citata finestra temporale, avendo il B. compiuto i 62 anni di età nel 2014; con la conseguenza che il predetto non poteva accedere all’indennizzo in questione;
17. per le ragioni esposte, il ricorso dell’INPS deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassa e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando la domanda proposta da B.F.;
18. la regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da B.F.
Condanna B.F. alla rifusione delle spese di lite in favore dell’INPS che liquida, quanto al primo grado, in euro 1.400,00, quanto al secondo grado in euro 1.800,00 e per il giudizio di legittimità, in euro 2.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
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