CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 agosto 2022, n. 25387
Professionista – Contribuzione – Natura di costi relativi all’attività professionale – Computo dei compensi
Ritenuto in fatto
1. Il Notaio F.F.R. proponeva distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze avverso tre avvisi di accertamento, riferiti agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, con i quali venivano ripresi a tassazione, ai fini Irap, quali costi non deducibili, i contributi versati dal professionista alla Cassa Nazionale del Notariato per finalità previdenziali ed assistenziali.
2. La Commissione Tributaria Provinciale, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva, condividendo la tesi del contribuente circa la natura di costi inerenti all’attività professionale dei contributi versati.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Toscana rigettava l’appello, rilevando che i contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato (cd. contributo repertoriale) devono ritenersi deducibili direttamente dal reddito professionale, incidendo perciò sulla determinazione sia del reddito imponibile ai fini IRPEF, sia del valore della produzione netta ai fini IRAP.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo; ha resistito il contribuente depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
6. In prossimità della camera di consiglio l’Agenzia ha depositato memoria illustrativa.
Ritenuto in diritto
1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 54 del TUIR (D.Lgs. n. 917 del 1986), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale illegittimamente ritenuto che l’art. 54, laddove afferma che “i compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde”, debba intendersi nel senso che i contributi sono deducibili solo quando sono corrisposti dal cliente, mentre non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, ma solo dal reddito complessivo, i contributi previdenziali ed assistenziali che i Notai sono tenuti al versamento a favore della Cassa nazionale del notariato.
2. Con atto del 2.11.2020 l’Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c., chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese, essendosi consolidato l’orientamento della Suprema Corte solo con la pronuncia n. 18395 del 4.9.2020.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr., di recente, Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020).
Nella specie, ritiene il Collegio che le spese del giudizio di legittimità debbano porsi a carico della ricorrente, poiché, in realtà, l’orientamento favorevole alla deducibilità dei contributi obbligatori versati da un notaio alla Cassa Nazionale del Notariato per finalità assistenziali e previdenziali si è già formato prima della pronuncia n. 18395 del 4.9.2020 (Cass. n. 2781, n. 3595, n. 3596 del 2001; 1939/2009, 18395/2020 e 7340/2021).
Quanto al contributo unificato, va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 — 01; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 2.300,00, oltre ad C 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato art. 13.
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