CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 aprile 2018, n. 10135
Rapporto di lavoro – Call center – Contratto a progetto – Individuazione dello specifico progetto – Subordinazione – Esclusione
Ritenuto
Che A. Service di F.L. & C, s.a.s., esercente l’attività di vendita porta a porta di prodotti alimentari, proponeva opposizione alla cartella esattoriale emessa a seguito di verbale ispettivo relativa alla richiesta dell’INPS di pagamento di contributi per tredici lavoratrici assunte dalla stessa società nel periodo novembre 2003 – dicembre 2006 con contratti a progetto e di una lavoratrice assunta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; che, rigettata l’opposizione in primo grado, la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva l’impugnazione della società non riscontrando nel rapporto delle predette i caratteri del lavoro subordinato e valutando “progetto” l’attività relativa all’acquisizione, attraverso l’uso del telefono e le modalità dell’intervista, un’attività di ricerca e marketing in modo da avere una banca dati attendibile di clientela effettivamente interessata all’acquisto dei prodotti commercializzati, alla frequenza ed alte preferenze della clientela stessa;
che propone ricorso per cassazione l’Inps con unico motivo, illustrato da memoria, relativo alla violazione e o falsa applicazione degli artt. 61, 69, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 276/2003, 2728, 2729 e 2947 cod. civ. in ragione del fatto che poiché nel caso di specie difettava il documento contenente lo specifico progetto, né poteva ritenersi tale l’indicazione contenuta nel contratto di collaborazione, si era determinata la conversione automatica del lavoro a progetto in lavoro subordinato;
che la società ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria;
Considerato
che il ricorso è infondato in quanto la Corte d’appello di L’Aquila, seppure dopo aver escluso che le risultanze relative alle concrete modalità di svolgimento dell’attività di collaborazione provassero la natura subordinata delle prestazioni, ha comunque esaminato la questione della effettiva sussistenza dello specifico progetto, interpretando dunque correttamente le norme di legge che disciplinano il contratto a progetto, nel rispetto dei principi espressi da questa Corte di legittimità (Cass. n. 9471/2016, 12820/2016, 17127/2016), secondo cui solo laddove non si rinvenga una valido progetto si determina la presunzione assoluta di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, posto che in tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma I, del d.lgs. n. 276 del 2003 (“ratione temporis” applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all’art. I, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso;
che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha rinvenuto il testo scritto del progetto di lavoro all’interno dello stesso contratto stipulato con ciascuna lavoratrice e ciò è coerente con quanto affermato da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 7716 del 2016, secondo cui in tema di contratto di lavoro a progetto, l’art. 62 del d.lgs. n. 276 del 2003, che ne richiede la stipula in forma scritta e prescrive l’indicazione a fini probatori del progetto e del programma di lavoro, non impone anche una forma obbligata di dichiarazione sicché il contenuto della prestazione oggetto del contratto può anche desumersi dal testo complessivo del documento con cui le parti hanno regolato il loro rapporto;
che, inoltre, la nozione di “specifico progetto”, di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, quale deriva dalla esegesi normativa, deve ritenersi consistere – tenuto conto delle precisazioni introdotte nell’art. 61 cit. dalla I. n. 92 del 2012 – in un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore; la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva né dall’art. 61 cit. nell’originaria formulazione, né dalla complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche (Cass. n. 24739 del 2017), per cui la valutazione della sentenza impugnata, che ha ravvisato idoneo progetto nell’attività chiaramente identificata nell’esecuzione, attraverso l’uso del telefono e le modalità dell’intervista, di un’attività di ricerca e marketing in modo da avere una banca dati attendibile di clientela effettivamente interessata all’acquisto dei prodotti commercializzati, alla frequenza ed alle preferenze della clientela stessa, non si discosta dal principio affermato giacché isola un programma di attività di cui si apprezza la finalità di aggiungere un segmento di attività ulteriore rispetto al preesistente oggetto dell’impresa;
che le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso; che, quanto alle spese del presente giudizio, le stesse vanno compensate in ragione del fatto che solo da epoca successiva alla proposizione del ricorso si è consolidato l’orientamento sopra ricordato in tema di interpretazione del disposto dell’art. 69 d.lgs. n. 276 del 2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
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