CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 aprile 2019, n. 11324
Ammissione al passivo del fallimento – Risarcimento danni lavoratore infortunato – Azione di regresso dell’INAIL – Recupero di un credito proprio
Fatti di causa
1. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (per il prosieguo indicato, semplicemente come INAIL) ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Palermo del 24 novembre 2017, che, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 L.fall. da esso proposta, lo ammise al passivo del fallimento RI.CO.SA.ID . s.r.l. per la somma di € 20.715,85 (erogata a M.P., dipendente della M.C. & C. s.a.s., in seguito all’incidente occorsogli all’interno dei locali della società fallita e provocato da un muletto per il trasporto merci condotto da un dipendente di quest’ultima), negandogli, però, l’invocato privilegio ex art. 2767 cod. civ.. Non ha spiegato difese, in questa sede, la curatela fallimentare.
1.1. In estrema sintesi, quel tribunale, dopo aver riconosciuto il diritto dell’INAIL «a surrogarsi, ex art. 1916 cod. civ., nei confronti della RI.CO.SA.ID s.r.l., a sua volta assicurata con la M.A. s.p.a….», ritenne, quanto alla collocazione del credito, che «l’azione di regresso dell’INAIL è certamente assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall’infortunato (atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed è funzionale a sanzionare il datore di lavoro), ma, poiché l’INAIL fa valere un diritto proprio, nascente direttamente dal rapporto assicurativo (…), spiegando un’azione nei confronti del datore di lavoro, che ha violato la normativa sulla sicurezza del lavoro, e quindi agisce per il recupero di un credito proprio e non in surroga del lavoratore o del danneggiato, non è assistito né dal privilegio del lavoratore di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., né da quello invocato di cui all’art. 2767 c.c.» (cfr. pag. 3 del decreto impugnato).
Ragioni della decisione
1. Il formulato motivo denuncia «Violazione degli artt. 1916 e 2767, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» ed ascrive al tribunale palermitano di aver confuso azione di regresso ed azione di surrogazione, attribuendo a quest’ultima, concretamente esercitata dall’INAIL, i caratteri della prima. Assume, invero, il ricorrente di aver agito in surrogazione, come peraltro riconosciuto anche dal giudice a quo, proprio perché il rimborso delle prestazioni economiche era stato chiesto nei confronti di un soggetto terzo estraneo al rapporto assicurativo, il quale non ricopriva alcuna posizione di garanzia in favore della vittima: in sostanza, l’Istituto non aveva agito contro la M.C. & C. s.a.s., datrice di lavoro del P., bensì verso la RI.CO.SA.ID . s.r.l. nel cui stabilimento, mentre quest’ultimo stava occasionalmente lavorando, era rimasto infortunato a causa di un incidente provocato da un dipendente della società poi fallita.
2. La descritta doglianza è manifestamente fondata.
2.1. Il decreto impugnato ha affermato (cfr, amplius, pag. 2-3), tra l’altro, che: i) l’INAIL, dopo avere ricostruito i termini del sinistro, l’entità delle lesioni patite dal P., il grado di inabilità che ne era conseguito, ed avere documentato il pagamento dell’indennità nei confronti del danneggiato, «ha fondato il proprio credito sul diritto di regresso ex art. 1916 cod. civ. nei confronti della società oggi fallita»; ii) nei casi in cui l’incidente sul lavoro sia da attribuire all’esclusiva responsabilità del datore per l’inosservanza delle misure antinfortunistiche, l’INAIL ha certamente pieno titolo di regresso per l’indennità corrisposta al lavoratore o al terzo infortunato, o ai loro eredi; iii) nel caso di specie, l’INAIL ha fornito tutta la documentazione comprovante l’avvenuta erogazione, in favore di M.P., della somma di € 20.715,85, a titolo di indennizzo per l’infortunio patito il 3.8.2007 a causa e per colpa di condotta negligente di T.A., dipendente della RI.CO.SA.ID. s.r.l., nel corso della prestazione di attività lavorativa; iv) ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., l’INAIL ha diritto a surrogarsi nei confronti della RI.CO.SA.ID . sii, a sua volta assicurata con la Milano Assicurazioni s.p.a. in forza del contratto di assicurazione globale recante nr. 3263201504774.
2.1.1. Ha, però, negato, con la giustificazione di cui si è già detto al par. 1.1., il privilegio ex art. 2767 cod. civ. invocato dall’opponente sulla suddetta somma.
2.2. Rileva il Collegio che, in tema di azioni esperibili dall’INAIL, è necessario tenere distinta l’azione di regresso da quella di surroga.
2.2.1. Con la prima, prevista dagli artt. 10 e 11 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, l’Istituto, agendo contro il datore di lavoro dell’assicurato infortunato quando il primo debba rispondere penalmente dell’evento lesivo o sia accertata con sentenza la responsabilità di un soggetto del cui operato il datore di lavoro sia civilmente responsabile, fa valere in giudizio un diritto proprio nascente direttamente dal rapporto assicurativo. Con l’azione di surroga, invece, esso agisce nei confronti dei terzi responsabili, estranei al rapporto assicurativo, per ottenere il rimborso dell’indennità corrisposte all’infortunato sul lavoro o ai suoi superstiti, e fa valere in giudizio il diritto al risarcimento del danno spettante all’assicurato (cfr. Cass. n. 4015 del 1992).
2.2.2. Nel primo caso, l’azione è regolata dal citato d.P.R. n. 1124 del 1965, in quanto direttamente attinente al rapporto assicurativo previdenziale. Nel secondo, l’azione di surroga è prevista dall’art. 1916 cod. civ. (il cui ultimo comma sancisce l’applicabilità delle disposizioni di detto articolo anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro), ed è disciplinata dalle norme del medesimo codice.
2.3. Orbene, nel caso di specie è incontroverso che l’INAIL abbia richiesto il rimborso delle erogate prestazioni economiche nei confronti di un soggetto terzo estraneo al rapporto assicurativo, il quale non ricopriva alcuna posizione di garanzia in favore della vittima dell’infortunio: l’Istituto, invero, non ha agito contro la M.C. & C. s.a.s., datrice di lavoro del P. (lavoratore in cui favore quelle prestazioni sono state rese), bensì verso la RI.CO.SA.ID. s.r.l. nel cui stabilimento, mentre quest’ultimo stava occasionalmente lavorando, aveva subito un infortunio a causa di un incidente provocato da un dipendente della società poi fallita.
2.3.1. Evidentemente, pertanto, l’odierno ricorrente aveva inteso agire in via surrogatoria ex art. 1916 cod. civ. (come, del resto, espressamente riconosciuto anche dal tribunale palermitano), piuttosto che avvalendosi del proprio, autonomo Cass. n. 12561 del 2017; Cass. n. 10529 del 2008; Cass. n. 16141 del 2007) diritto riconosciutogli dagli artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ed è noto che la surrogazione prevista dalla citata norma concreta una forma di successione a titolo particolare dell’assicuratore che ha pagato l’indennità nei diritti dell’assicurato verso il responsabile del danno (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 8620 del 2015; Cass. n. 10649 del 2012; Cass. n. 4347 del 2009; Cass. n. 1336 del 2009; Cass. n. 24806 del 2005; Cass. n. 2219 del 1998; Cass. n. 9693 del 1994), sicchè comporta l’acquisto di tali diritti nel medesimo stato, e con gli stessi limiti, in cui essi spettavano all’assicurato Cass. n. 25182 del 2007; Cass. n. 12939 del 2007).
2.4. Ne deriva, dunque, che essendo subentrato nella medesima posizione giuridica, sostanziale e processuale, che sarebbe toccata al danneggiato (M.P.), il credito dell’odierno ricorrente, nei limiti di quanto erogato a quest’ultimo, una volta ammesso dal tribunale al passivo del fallimento della RI.CO.SA.ID. s.r.l. (senza che sul corrispondente importo risultino essere state tempestivamente sollevate contestazioni di alcun tipo), doveva considerarsi assistito dal privilegio di cui all’art. 2767 cod. civ. (a tenore del quale, nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull’indennità dovuta dall’assicuratore) sull’indennità dovuta alla società fallita dalla Milano Assicurazioni s.p.a. per effetto del suddetto rapporto assicurativo tra esse intercorso, da ciò derivandone che il decreto oggi impugnato, che ha, invece, negato quel privilegio, deve essere cassato.
2.5. Non occorrendo, peraltro, ulteriori accertamenti fattuali, la causa può essere decisa nel merito, riconoscendosi al credito dell’INAIL di € 20.715,85, già ammesso al passivo del fallimento della RI.CO.SA.ID. s.r.l., la collocazione privilegiata ex art. 2767 cod. civ..
3. Le spese del giudizio di merito e di quello, odierno, di legittimità, liquidate come in dispositivo, restano a carico della curatela fallimentare risultata definitivamente ed integralmente soccombente.
P.Q.M.
Accoglie il formulato motivo di ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone la collocazione in privilegio, ex art. 2767 cod. civ., del credito dell’INAIL di € 20.715,85 già ammesso al passivo del fallimento RI.CO.SA.ID s.r.l..
Condanna la curatela del predetto fallimento al pagamento delle spese processuali, che liquida: i) per il giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, in € 2.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; ii) per quelle di questo giudizio di legittimità, in € 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 2023 - In caso di fallimento della società cedente, il curatore non è legittimato a promuovere l'azione per la dichiarazione di solidarietà dell'acquirente dell'azienda ceduta dalla società…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 maggio 2022, n. 14655 - In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti dell'Inail nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore;…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 ottobre 2019, n. 24629 - Non necessità di un previo accertamento in sede penale del fatto costituente reato ai fini della possibilità per l'istituto assicuratore di esperire l'azione di regresso, tanto che costituisce…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 36051 depositata il 27 dicembre 2023 - L'azione di regresso, esercitata dall'INAL, non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l'Istituto può esercitare tale azione anche nei…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 375 depositata il 10 gennaio 2023 - La speciale azione di regresso spettante "jure proprio" all'INAIL ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, esperibile nei confronti del datore di lavoro, si…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 11 novembre 2021, n. C-281/20 - Ad un soggetto passivo deve essere negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…