CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 aprile 2021, n. 11008
Pensione di anzianità – Maturazione dei contributi settimanali presso la Gestione artigiani – Redditi provenienti da società di capitali – Non provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa – Base imponibile su cui calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa – Redditi che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale, ma non anche i redditi di capitale – Mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 31.3.2015, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di V.G. volta a conseguire la pensione di anzianità sulla scorta della maturazione, alla data del 24.9.2010, di n. 2080 contributi settimanali presso la Gestione artigiani;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrati con memoria; che V.G. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 – bis, I. n. 438/1992, recante conversione in legge del d.l. n. 384/1992, in connessione con la legge n. 233/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall’odierno controricorrente quale socio non lavoratore di altre società di capitali non potessero essere assoggettati all’imponibile contributivo dovuto alla Gestione artigiani, trattandosi di redditi provenienti da società di capitali a beneficio della quale non era stato provato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, e avere conseguentemente escluso che negli anni in contestazione vi fossero state omissioni contributive idonea a impedirgli il conseguimento del montante utile ai fini della maturazione della prestazione previdenziale oggetto della sua domanda;
che è infondata la preliminare eccezione d’inammissibilità del ricorso, evincendosi dalla documentazione allegata al ricorso medesimo che la sua notifica è stata richiesta in data 30.9.2015, ossia entro i sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c.;
che, nel merito, il motivo di censura è infondato, essendosi chiarito che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione ad un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve bensì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.