CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 aprile 2021, n. 11009

Ricostituzione della posizione assicurativa – Periodi lavorativi svolti in Albania – Pensione di vecchiaia – Minimale contributivo determinato sulla base del contratto collettivo applicabile

Ritenuto che

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 29.5.15, in riforma di sentenza del 2012 del tribunale della stessa sede, ha accolto la domanda della signora K. volta alla ricostituzione della posizione assicurativa sulla base dei periodi lavorativi svolti in Albania ex articolo 1 comma 1264 della legge 269/06, ed ha condannato l’Inps a liquidare la pensione di vecchiaia alla stessa dal primo gennaio 2008 sulla base del rateo di euro 1189,11.

In particolare, premesso che la signora K. era cittadina italiana che aveva lavorato in Albania per diversi anni come ingegnere edile ed era rimpatriata nel 1992, la corte territoriale ha applicato il minimale contributivo determinato sulla base del contratto collettivo applicabile agli ingegneri che lavorano in Italia e che sono iscrìtti all’A.G.O. ex articolo 1 decreto 338/89, convertito in legge 389/89, ritenendo irrilevante che il lavoro fosse stato prestato in Albania in favore dello Stato albanese e non per privati.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un articolato motivo, cui resiste l’assistita con controricorso.

Considerato che

Con unico motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione dell’art. 1 comma 1164 della legge 296 del 2006 e 2 DM 31.7.07, dell’art. 1 comma 1 del decreto legge 338/89 convertito in legge 389/89, nonché dell’art. 7 decreto legge 463/83, convertito in legge 638/83, per avere la sentenza impugnata determinato il minimale in relazione all’attività specifica sebbene ciò non fosse previsto dalle norme e per non aver applicato la disciplina speciale ex articolo 7 del decreto 463/83, ma solo quella del 1989 che invece è irretroattiva.

Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.

Occorre preliminarmente ricordare che l’art. 1 comma 1164 della legge 296/2006, nel rimandare a successivo decreto ministeriale le modalità attuative della disposizione, stabilisce che “A decorrere dall’anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall’Albania possono ottenere a domanda, dall’INPS, la ricostruzione, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997”. Il successivo decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 31 Luglio 2007 all’art. 2 prevede che “La ricostruzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dà titolo al riconoscimento, ai fini del calcolo della pensione, di una anzianità contributiva corrispondente all’effettivamente lavorato in Albania di valore pari alla retribuzione mensile sul minimale di contribuzione vigente in Italia nei periodi interessati dalla ricostruzione per i rispettivi settori.

Questa Corte, con sentenza Cass. Sez. L n. 17257 del 02/07/2018 (v. altresì Cass. INI. 12036 del 19/6/2020; n. 17257 del 2/7/2018, Cass. n.23875 del 2/10/2018) ha affermato che il diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa relativa ai periodi di lavoro, sia dipendente che autonomo, prestato in Albania dal 1° gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1997 da cittadini italiani successivamente rimpatriati, ha natura previdenziale e non assistenziale, come emerge dalla lettera dell’art. 1, comma 1164, della I. n. 296 del 2006 e dell’art. 2 del d.m. 31 luglio 2007 che fanno riferimento all’effettivo lavoro e ai diversi settori lavorativi, sicché la disciplina applicabile per individuare il minimale contributivo cui va parametrata la ricostruzione è quella di volta in volta vigente nel tempo in Italia, nei diversi settori di attività e per i periodi corrispondenti, senza che possa applicarsi un unico criterio normativo di riferimento (come si giustificherebbe solo se la prestazione avesse un carattere assistenziale).

La medesima pronuncia ha ricordato che la legge ha voluto assicurare ai cittadini italiani rimpatriati dall’Albania con la normativa sopra riportata è una “posizione assicurativa”, corrispondente ai periodi di lavoro dipendente o autonomo effettivamente svolti in Albania, e di valore pari a quella cui essi avrebbero avuto diritto se avessero lavorato in Italia; ciò al fine del raggiungimento dell’”anzianità contributiva” richiesta per I'”erogazione di una prestazione pensionistica” di natura previdenziale nell’ambito dell’AGO; mentre non rileva per la legge se i medesimi cittadini italiani abbiano o meno conseguito una pensione straniera per effetto della stessa attività svolta in Albania. Si è quindi pure escluso che ai fini in questione si possa applicare sempre e soltanto un’unica normativa in materia di minimale contributivo, posto che la legge fa riferimento invece al “minimale di contribuzione vigente in Italia nei periodi interessati”; inoltre, poiché la stessa normativa dettata in materia è mutata nel corso del tempo, non si può applicare un unico criterio normativo di riferimento, dovendo bensì trovare applicazione i diversi criteri vigenti nel periodo di svolgimento dell’attività lavorativa in relazione alla quale occorre operare la ricostruzione della posizione contributiva, dando rilievo all’attività lavorativa effettivamente svolta nei settori e con le qualifiche di riferimento, se ed in quanto assumano rilievo ai fini dell’applicazione della stessa normativa vigente nel tempo.

Al principio sopra indicato il Collegio intende dare continuità, essendo dunque necessario da un lato distinguere i minimali in relazione al quadro normativo vigente nei diversi periodi lavorativi, e dall’altro lato, dovendo tenersi conto della specifica attività lavorative svolta ove rilevante dalla normativa applicabile.

In tale ambito, considerata la differenza esistente tra le retribuzioni nei settori pubblico e privato, dovrà farsi riferimento a minimali contributivi previsti per il settore pubblico, in considerazione del beneficiario della prestazione lavorativa della lavoratrice, e dovendo la posizione della lavoratrice essere equiparata a quella che avrebbe avuto se avesse lavorato in Italia nelle medesime condizioni.

La sentenza impugnata ha applicato un unico minimale per tutto il periodo lavorativo, applicando retroattivamente la disciplina del 1989 e non tenendo conto dei minimali retributivi applicabili ratione temporis ed in considerazione del settore pubblico del lavoro.

Per le ragioni esposte il ricorso va accolto e la sentenza deve essere quindi cassata; la causa va rinviata alla medesima corte in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

In considerazione dell’esito del giudizio non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla medesima corte d’appello in diversa composizione.