CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5544
Tributi – Accertamento – Redditometro – Capacità contributiva – Elementi indicatori – Valore presunzione “legale”
Rilevato che
Con sentenza in data 1° dicembre 2016 la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente l’appello proposto da A.K.D. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il reddito del contribuente in relazione all’anno di imposta 2008. Riteneva la CTR che il contribuente avesse dimostrato mediante idonea documentazione che le spese per il mantenimento delle due autovetture poste a fondamento – assieme ad altri beni indice – dell’accertamento fossero inferiori a quelle risultanti dall’applicazione dei coefficienti previsti dal redditometro, i quali assumevano valore di presunzione semplice.
Avverso la decisione, con atto del 29 novembre 2017, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L’intimato non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, del D.M. 10/9/1992 e del D.M. 19/11/1992, degli artt. 2728, 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.. Sostiene la ricorrente che, una volta determinato in via sintetica il reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dal redditometro, l’Amministrazione finanziaria resta dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto alla esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva individuati nei decreti ministeriali, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da reddito esente o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
La censura è fondata.
La sentenza impugnata non si è conformata ai principi di diritto enunciati da questa Corte, secondo cui «In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. citato, nella versione “ratione temporis” vigente, una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni» (Cass. n. 17487 del 2016; cfr. anche Cass. n. 3462 del 2016).
Invero, la CTR, riconoscendo rilievo probatorio alla documentazione prodotta dal contribuente afferente i minori costi di mantenimento delle autovetture, ha privato tali elementi indicatori di capacità contributiva del valore presuntivo normativamente correlato alla loro disponibilità, mentre avrebbe potuto soltanto apprezzare la prova circa la provenienza non reddituale delle somme necessarie per il mantenimento di detti beni.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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