CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5688

Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Redditometro – Superamento della presunzione – Onere della prova

Rilevato

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Novara.

Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di P.B. avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2008;

Considerato

che il ricorso è affidato a due motivi;

che col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 commi 4° e ss. DPR n. 600/1973 e 2697 c.c., in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c.;

che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente sostenuto come, ai fini del superamento della presunzione, sarebbe stato sufficiente provare, per l’anno considerato, la disponibilità idonea a giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato;

che, col secondo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art 360 n. 4 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine al contenuto delle operazioni di disinvestimento, in ordine all’importo, alla relativa capienza rispetto al reddito sinteticamente accertato nonché circa il verosimile impiego di tali somme per il mantenimento dei beni-indice;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che il secondo motivo, dotato di priorità logica, è infondato;

che il sindacato di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12/10/2017);

che, nella specie, la sentenza impugnata non può definirsi apparente, contraddittoria o perplessa;

che il primo motivo è fondato;

che, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Sez. 6-5, n. 16912 del 10/08/2016);

che la CTR ha erroneamente negato valore presuntivo ai predetti indici, che l’Ufficio potrebbe invece limitarsi ad invocare, in attesa della prova contraria;

che, d’altronde, questa Corte (Sez. 5, n. 8995 del 18/4/2014) ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, specificando che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”;

che, in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi;

che, nella specie tale prova, come emerge dalla sentenza della CTR, appare del tutto generica (o comunque in tal modo è stata recepita o valutata dai giudici di merito), allorquando si afferma che “sono state effettuate operazioni di disinvestimento di depositi mobiliari il cui ricavato è confluito su un conto corrente bancario utilizzato per provvedere al mantenimento della famiglia del ricorrente”;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Piemonte, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.