CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5155 – L’utilizzo di alcole etilico non denaturato, che non residua nel prodotto finito, in esenzione di imposta presuppone, oltre all’iniziativa del contribuente, necessaria per l’avvio del procedimento amministrativo, lo svolgimento di una attività istruttoria da parte dell’Ufficio competente in relazione ai profili menzionati nella norma