CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5155
Tributi – Accise – Alcol etilico non denaturato, che non residua nel prodotto finito, utilizzato per la produzione di medicinali – Esenzione – Condizioni – Autorizzazione
Rilevato che
I’ Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1883/2017 della C.T.R. del Lazio, depositata il 5.4.2017, di accoglimento dell’appello proposto dalla B.M. S.P.A. avverso la sentenza di primo grado della C.T.P. di Roma, che aveva respinto il ricorso della contribuente per l’annullamento di un avviso di pagamento emesso per mancato versamento dell’accisa sugli alcol;
che il giudice di appello ha accolto il gravame della contribuente, evidenziando che, ai fini dell’esenzione dall’accisa, relativamente all’impiego di alcol etilico puro per la produzione (nella specie) di medicinali, dovesse aversi riguardo al quantitativo di alcol effettivamente impiegato, rispetto a quello oggetto della denuncia di cui all’art. 3, comma 3, del D.M. n. 524 del 1996, con la conseguenza che l’esigibilità dell’imposta sarebbe ammessa solo in presenza di ammanchi in misura superiore a quella consentita; che il ricorso è affidato ad un motivo;
che si è costituita con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato, la B.M. S.P.A., la quale ha depositato, altresì, memoria ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.;
considerato che in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposto dalla B., giacché relativo a questioni rimaste assorbite in seconde cure ed in relazione alle quali, dunque, manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di loro riproposizione al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (cfr. Cass., Sez. 5, 22.9.2017, n. 22095, Rv. 645632-01);
Considerato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 504 del 1995, in combinato disposto con gli artt. 3 e 13 del D.M. n. 524 del 1996, nonché (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la C.T.R. erroneamente escluso la necessità, ai fini del’esenzione, della previa comunicazione della variazione della quantità di alcol usata nel processo di produzione dei medicinali per cui è causa; che il motivo è fondato;
che questa Corte ha recentemente chiarito (Cass., Sez. 5, 26.9.2018, n. 22947, Rv. 650509-01) che l’art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 prevede una serie di casi in cui l’alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall’accisa, tra cui, alla lett. e), quello in cui sono impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole. La disciplina attuativa, approvata in tema con d.m. 9 luglio 1996, n. 524, ha previsto, poi, all’art. 7, che l’alcole etilico impiegato, in esenzione d’accisa, nel processo di fabbricazione di un prodotto che non lo contiene, deve essere denaturato con denaturante generale o con denaturanti speciali approvati dall’amministrazione finanziaria, fatta salva l’ipotesi in cui, per comprovati motivi igienico-sanitari riconosciuti dall’amministrazione finanziaria, non sia possibile la denaturazione, nel qual caso l’impiego dell’alcole viene effettuato senza denaturazione, secondo modalità analoghe a quelle previste dagli artt. 3, 4 e 5 del decreto per la produzione di medicinali o prodotti alimentari. Tale fattispecie risulta applicabile al caso in esame in cui dagli atti emerge che le accise in oggetto si riferiscono alla produzione di medicinali con impiego di alcole etilico non denaturato, che non residua nel prodotto finito;
che, in coerenza dei richiamati artt. 3, 4 e 5, il contribuente è tenuto a fare denuncia all’UTF competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d’inizio dell’attività secondo determinate modalità. L’UTF, ricevuta la denuncia, procede alle verifiche del caso, eventualmente prescrivendo le misure ritenute necessarie, provvede alla registrazione dell’operatore ed alla comunicazione del codice d’accisa, rilasciando, previa corresponsione del relativo diritto, la licenza prevista per gli impianti di trasformazione di prodotti alcolici esenti. Il contribuente è, inoltre, obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico e alla comunicazione preventiva dei prodotti etilici agevolati utilizzati negli impieghi;
che dal riferito quadro normativo si evince che l’utilizzo di alcole etilico non denaturato, che non residua nel prodotto finito, in esenzione di imposta presuppone, oltre all’iniziativa del contribuente, necessaria per l’avvio del procedimento amministrativo, lo svolgimento di una attività istruttoria da parte dell’Ufficio competente in relazione ai profili menzionati nella norma. In particolare, l’attività amministrativa risulta essere finalizzata alla tutela sia delle ragioni del fisco, sia delle ragioni di salute e sicurezza connesse alle lavorazioni e ai possibili impieghi dell’alcol non denaturato (cfr., sia pure con riferimento al procedimento di autorizzazione di impiego in esenzione di accisa di alcol denaturato utilizzato per la pulizia degli impianti destinati alla produzione di profumeria alcolica, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995, Cass. 11 gennaio 2012, n. 255);
che, peraltro, in considerazione della rilevanza degli interessi in rilievo e dell’assenza di specifiche previsioni sul punto, deve escludersi che il provvedimento con cui l’Amministrazione riconosce l’esenzione richiesta abbia carattere retroattivo, avuto riguardo all’oggetto del provvedimento medesimo, con cui si consente la fabbricazione del prodotto in esenzione dell’accisa, e del contenuto della valutazione demandata all’autorità pubblica, non circoscritto alla verifica della sussistenza di determinati fatti, ma esteso all’apprezzamento di tali fatti in funzione delle esigenze di prevenzione di frodi fiscali;
che la C.T.R., nel dare rilevanza, ai fini dell’esenzione, unicamente al quantitativo di alcol impiegato, si è discostata da tali principi;
Ritenuto che la gravata decisione vada, pertanto, cassata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, affinché decida la causa attenendosi ai principi che precedono, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Per l’effetto cassa la gravata decisione e rinvia la causa alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, affinché decida attenendosi ai principi che precedono, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della B.M. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eteawafe) per il ricorso incidentale, se dovuto.
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