CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5166 – Qualora il contribuente abbia optato per la definizione agevolata delle sanzioni, deve escludersi la ripetizione delle somme pagate bonariamente a prescindere dall’esito del processo avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo alle imposte, dovendosi ritenere definitivamente chiuso a quel momento il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni già rilevate