CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5174
Tributi – Accertamento – Fattura per operazioni ritenute inesistenti – Natura di “cartiera” della società emittente – Presunzione – Onere di prova contraria a carico del contribuente
Rilevato che
a seguito di processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della A.V. F.lli M. di M. G. & C. s.n.c, l’Ufficio, constatato che la società aveva ricevuto dalla E. una fattura per operazioni ritenute inesistenti, provvide, con avviso di accertamento, a rideterminarne il reddito dell’annualità 2005 ai fini dell’Iva e dell’Irap;
conseguenzialmente, ai fini dell’Irpef, vennero emessi avvisi di accertamento a carico dei soci G. M. e M. M.;
il ricorso proposto dalla Società e i soci G. M. e M. M., avverso l’atto impositivo relativo alla Società, venne rigettato dalla C.T.P. e la decisione, appellata dai contribuenti, confermata dalla C.T.R. della Campania (con sentenza n. 4523/2014);
il Giudice di appello, ribadiva l’accertamento già effettuato dai primi giudici in ordine alla natura di “cartiera” della E. nonché la mancanza di idonea prova, di segno contrario, offerta dalla Società;
per la cassazione di questa sentenza ricorrono, su tre motivi, la Società e i soci G. M. e M. M.;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
M. M. ricorre, autonomamente, affidandosi a unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza (n.4521/14) con la quale la C.T.R. della Campania ne aveva rigettato l’appello proposto contro la sfavorevole sentenza resa dalla C.T.P. (avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo all’IRPEF della stessa annualità di imposta);
la Commissione tributaria regionale, rilevato che con l’appello si era chiesta unicamente la riunione del procedimento con quello concernente l’avviso di accertamento a carico della Società, interpretava tale limitazione del petitum come riproposizione dell’originario primo motivo di appello (ovvero la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento) e lo rigettava, nel merito, ritenendo l’avviso adeguatamente motivato, siccome allo stesso risultava essere stato allegato l’avviso di accertamento emesso a carico della Società. Aggiungeva, a conforto della decisione, che nella medesima data l’appello proposto dalla A.V. F.lli M. s.n.c. era stato rigettato;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Considerato che
pur non ricorrendo, nella specie, alcuna violazione del litisconsorzio necessario tra Società di persone e soci (cfr.Cass.S.U. n.14815/2008), in quanto al giudizio avente ad oggetto l’accertamento’ a carico della Società di persone hanno partecipato, sin dal primo grado, sia la Società che, personalmente, i soci, appare, comunque, opportuno riunire i ricorsi (proposti dalla Società e dal socio M. M.), attesa la stretta conseguenzialità che lega l’accertamento a carico di una società di persone a quelli a carico dei singoli soci;
con il primo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza che ha deciso sull’accertamento emesso a carico della Società, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 e si censura il capo di sentenza con cui la C.T.R. ha ritenuto ammissibile l’appello, rigettando la relativa eccezione sollevata dall’Agenzia delle entrate;
il motivo è, all’evidenza, inammissibile per carenza di interesse dolendosi la parte, sul punto integralmente vittoriosa, unicamente della motivazione, a suo parere non appagante, di rigetto dell’eccezione sollevata dall’Agenzia delle entrate;
con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2697 c.c., 109 d.P.R. 917/1986 e 39 d.P.R. 600/73 per avere la C.T.R. fondato il suo convincimento unicamente sulle risultanze emergenti dal Processo Verbale di verifica e constatazione, ritenute presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da spostare sulla contribuente l’onere della prova. Secondo la prospettazione difensiva, al contrario, tali risultanze erano meri indizi semplicissimi dai quali non era possibile risalire alla “cartiera” ma, tutt’al più, a una società ai limiti della legge fiscale, con la conseguenza che la C.T.R., non esaminando tutte le incongruenze e le stesse circostanze di segno contrario contenute nello stesso p.v.c. (ovvero l’effettiva realizzazione dei lavori oggetto di fattura e la circostanza, riportata dai verificatori che la E. non rilasciava fattura per i lavori svolti per conto di privati non titolari di partita IVA) aveva malamente svolto il ragionamento presuntivo;
la censura è, in parte infondata e, in parte, inammissibile; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le recenti Cass. n. 6387 del 15/03/2018; id n. 18665 del 2017) in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra il solo limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull’ “id quod plerumque accidit”. Inoltre, nella specifica materia, questa Corte (Cass. n. 26453 del 19/10/2018; id. n. 17619 del 05/07/2018) ha statuito che, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia;
nel caso in esame la sentenza impugnata è in linea con i principi ermeneutici fissati da questa Corte onde va esente dalle censure mossele. In realtà, nei termini in cui è formulato, il mezzo di impugnazione è inammissibile tendendo, nella sostanza, ad una, non consentita in questa sede, rivalutazione del materiale probatorio la cui valutazione è rimessa all’insindacabile esame del Giudice di merito il cui relativo accertamento in fatto, peraltro, non risulta (per come si dirà infra) scalfito dal ricorso;
con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di insufficienza della motivazione in relazione al fatto controverso individuato nella circostanza che i lavori indicati nella fattura, per cui è controversia, vennero effettivamente eseguiti dall’E. in favore dell’A.V. F.Ili M. s.n.c. e regolarmente pagati e quietanzati in calce alla stessa fattura;
il motivo è inammissibile. Al ricorso è, infatti, applicabile (per essere stata la sentenza impugnata depositata nell’anno 2014) il nuovo disposto dell’art. 360, comma primo, n. 5 che concerne, ormai, solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e non più l’insufficienza motivazionale;
dal rigetto del ricorso proposto dalla Società consegue il rigetto del ricorso, autonomamente proposto dal socio M. M., nelle controversie relative all’ accertamento emesso nei suoi confronti, ai fini dell’irpef;
deve, infatti, rigettarsi l’unico motivo con il quale si deduce la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio atteso che, come già posto in evidenza sopra, nella specie non vi è stata violazione del litisconsorzio necessario, atteso che, nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento nei confronti della società, il contraddittorio era integro avendovi partecipato sin dal primo grado la Società e i soci G. M. e M. M.;
in conclusione i ricorsi, riuniti, vanno rigettati con condanna dei ricorrenti, in solido, alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese come liquidate in dispositivo;
ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, li rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dèi ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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