CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5283
Tributi – Accertamenti bancari – Violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale – Illegittimità dell’atto di contestazione
Rilevato che
1. Con sentenza n. 1193/6/17, depositata in data 27 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara respingeva l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e accoglieva l’appello incidentale proposto da V.A. avverso la sentenza n. 787/1/15 della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva dato atto della parziale cessata materia del contendere e accolto nel resto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD., IVA e IRAP 2009 emesso a seguito di accertamenti bancari.
2. La CTR riteneva di condividere la decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto violato il diritto al contraddittorio endoprocedimentale e assorbiti gli altri profili di doglianza, dichiarando illegittimo l’avviso in relazione alle movimentazioni bancarie contestate.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente si è difeso con controricorso, ricorso incidentale condizionato e ricorso incidentale autonomo per due motivi.
Considerato che
1. Con l’unico motivo di impugnazione denuncia il ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1 nr. 7 e 7 dpr nr 600/1973 nonché dell’art. 12 comma 7 della l. nr 212/2000 in relazione all’art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c.
2. Va prioritariamente esaminata, stante il suo carattere assorbente, la questione, oggetto di << ricorso incidentale condizionato>>, dell’inammissibilità del ricorso in quanto secondo il contribuente la sentenza della CTP si reggeva su due distinte rationes decidendi: la prima relativa alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, la seconda relativa all’indebito utilizzo delle indagini bancarie a carico di un professionista dopo l’intervento della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 sull’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. L’ atto di appello invece criticava solo la prima delle due ragioni poste a base della decisione.
2. L’eccezione è fondata con conseguente preclusione dell’esame del ricorso principale in quanto inammissibile.
2.1. Benché dalla lettura della sentenza impugnata e dal ricorso non si evinca evidenza dell’esistenza della seconda ratio decidendi, il controricorso a pagina cinque riporta per autosufficienza il pertinente passaggio della sentenza di primo grado: «le eccezioni preliminari sollevate in relazione alla mancata attivazione del contraddittorio come pure quella dell’inutilizzabilità dei prelievi ai fini accertativi per violazione dell’art. 32 citato devono essere accolte perché fondate (…)» e, a pag.7 si dà atto della riproposizione della questioni nelle controdeduzioni in appello («eccepiva in via preliminare l’inammissibilità dell’appello (p. 29) perché, delle due motivazioni con le quali la CTP aveva dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento, una sola era stata oggetto dei motivi di appello.») Nel ricorso viene inoltre trascritto il motivo di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado dove si evince che una sola ragioni della decisione – la mancata attivazione del contraddittorio endoprocessuale- è oggetto di impugnazione.
2.2. L’Agenzia è, quindi, priva di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. non avendo tempestivamente impugnato una delle rationes decidendi portanti la sentenza di primo grado; tale questione di inammissibilità dell’appello è stata posta all’attenzione della CTR e dalla stessa dichiarata assorbita. Secondo quanto affermato da questo Collegio «Qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa» (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).
3. In ordine ai due motivi di ricorso incidentale autonomo, con i quali si denuncia la violazione dell’art.15, d.l.gs. n. 546 del 1992, del D.M. n.55 del 2014 e del D.M. n.140 del 2012, nonché dell’art. 91 cod. proc. civ., relativamente alla determinazione da parte della CTR delle spese di lite di primo e secondo grado in proprio favore, rispettivamente nella misura di Euro 10.000,00 in luogo di quelle quantificate nella notula di Euro 156.280,00, e di Euro 3.000,00 in luogo di quelle quantificate nella notula di Euro 14.940,00, essi sono fondati nei limiti di cui appresso.
3.1 II giudice di secondo grado ha accertato che il valore della causa da prendere come riferimento per la liquidazione dei compensi del giudizio davanti alla CTP è l’importo corrispondente all’accertamento pari a circa € 2.000.000. Tale ratio decidendum non è stata oggetto di impugnazione da parte dell’Agenzia.
3.2. La liquidazione di € 10.000, per il giudizio di primo grado, è illegittima in quanto al di sotto del minimo previsto dalla tariffa sulla liquidazione dei compensi ai professionisti – Riquadro 10.2 Tabella C sulle imposte complessive dal 1% al 5% Art. 28 comma 2 dm 140 2012 – richiamata dall’art. 15 2 comma d.lvo 546/1992.
3.3. E’ invece conforme alle tariffe di cui alla normativa sopra richiamata la liquidazione di € 3.000 per il giudizio di secondo grado che è stata parametrata dalla CTR al valore della causa diminuito sino ad € 38.000 per effetto degli atti di autotutela dell’Ufficio.
4. In conclusione va dichiarato inammissibile il ricorso principale e va accolto, per quanto di ragione, il ricorso incidentale autonomo con cassazione l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale autonomo, cassa l’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.