CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5456
Tributi – Contenzioso tributario – Ricorso in cassazione – Contenuto – Ricostruzione della vicenda processuale estremamente generica – Inammissibilità
Rilevato che
1. Equitalia Centro S.p.A. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Chieti, S.D., suo debitore, insieme alle figli D., S. e N.D. per sentir dichiarare, ai sensi dell’art. 2901 c.c. l’inefficacia nei propri confronti del Trust costituito dal debitore in favore delle figlie.
Il Tribunale, con sentenza n. 240/2017 accolse la domanda attorea dichiarando inefficace l’atto di costituzione del fondo patrimoniale.
2. La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza n. 198/2019, pubblicata il 31 gennaio 2019, ha rigettato l’appello.
3. Avverso tale pronuncia S. e D.D. propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Considerato che
4. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 350 n. 5 c.p.c. Il Tribunale avrebbe dovuto svolgere una più attenta e prognostica valutazione sulle concrete possibilità di soddisfacimento del debitore.
5. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c., in quanto l’esposizione del fatto in essa contenuta è del tutto inidonea allo scopo. I ricorrenti, infatti, hanno fornito una ricostruzione della vicenda processuale estremamente generica, limitandosi ad indicare gli adempimenti formali delle varie fasi di giudizio. Non vi è, invero, alcuna indicazione circa la materia del contendere, l’eventuale difesa svolta da controparte e le ragioni a fondamento delle decisioni dei giudici di merito.
Il ricorso, pertanto, risulta del tutto insufficiente e non consente alla Corte di disporre degli elementi indispensabili per una precisa cognizione delle ragioni della domanda proposta se non attingendo aliunde.
Come già evidenziato da questa Corte la prescrizione ex art. 366 n. 3 c.p.c. non risponde ad una esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali o processuali, che permetta di ben intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cassa. sez. un. n. 2602 del 2003).
Neppure è possibile nel caso di specie, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, recuperare in maniera sufficientemente chiara la sommaria esposizione dei fatti di causa attraverso la lettura del motivo di ricorso (sul punto Cass. 17038 del 2018 che evidenzia come non sia necessario che tale esposizione costituisca parte a se stante del ricorso ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi).
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
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