CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5477
Mancato pagamento di alcune cartelle relative a crediti previdenziali vantati dall’Inail – Notificazione delle cartelle – Prova – Integrale estinzione per prescrizione dei crediti portati dalle medesime cartelle poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria
Rilevato che
la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7698/2014, ha accolto l’appello proposto da S.P. s.c.a.r.l. nei confronti dell’Inali e di Equitalia Sud s.p.a., avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione alla iscrizione di ipoteca eseguita dal concessionario per la riscossione a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle relative a crediti previdenziali vantati dall’Inail per gli anni 2000-2004;
la Corte territoriale, premesso che l’opponente aveva sostenuto che le cartelle non erano mai state notificate ed aveva disconosciuto espressamente la conformità agli originali delle immagini ottiche prodotte da Equitalia Sud s.p.a. per dimostrare l’avvenuta notifica, senza che il concessionario avesse mai adempiuto all’ordine del giudice di depositare gli originali, ha ritenuto ai sensi dell’art. 2719 c.c. che difettasse del tutto la prova della notificazione delle cartelle con la conseguenza della integrale estinzione per prescrizione dei crediti portati dalle medesime cartelle poste a fondamento dell’iscrizione ipotecaria che era, dunque, illegittima;
avverso tale sentenza ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a. sulla base di un unico motivo cui resiste con controricorso e successiva memoria S.P. s.c.a.r.l.;
l’Inail resiste con controricorso;
il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Considerato che
con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., in ragione del fatto che S.P. s.c.r.l. aveva contestato la non conformità all’originale delle riproduzioni prodotte da Equitalia Sud s.p.a. in modo del tutto generico e, quindi, in modo non idoneo a determinare l’inefficacia probatoria delle stesse copie prodotte;
il motivo è fondato;
risulta, infatti, da quanto riportato in sentenza che la società si era limitata a formulare espressa dichiarazione di disconoscimento delle relate di notifica delle cartelle esattoriali agli originali e la stessa controricorrente ha riferito di aver operato il disconoscimento nelle note autorizzate nei seguenti termini “[..] Pertanto la produzione di tutta la documentazione cartacea richiesta deve avvenire esclusivamente mediante il deposito in versione originale degli atti e della relativa di notifica, – (Cassazione a Sezioni Unite n. 627 del 2008) e non tramite presentazione di fotoriproduzioni meccaniche prive di prova certa e non munite di efficacia probatoria rispetto agli originali che vengono espressamente disconosciute da parte ricorrente anche in caso di contumacia in violazione del combinato disposto degli articoli 2712 e 2719 del Codice Civile (Cassazione del 30 aprile 2010, n. 10492 e del 24 aprile 2009, n.9773)[…]”, senza ulteriori specificazioni;
la contestazione della conformità all’originale degli atti prodotti in copia ottica è all’evidenza priva di specificazione mancando del tutto l’indicazione circostanziata degli aspetti per i quali si assume che la copia differisca dall’originale;
si tratta, dunque, di contestazione inefficace come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha consolidato il principio secondo il quale la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass. n. 27633 del 30/10/2018; Cass. n. 7106 del 2016; Cass. n. 7775 del 2014);
dunque, anche in questa sede va ribadito che l‘art. 2719 cod. civ. esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta nella sua conformità all’originale ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde (cfr. ex plurimis, Cass. n. 13425 del 2014);
nel caso in esame, la Corte di appello ha errato nel dare atto che i documenti fossero stati espressamente disconosciuti, non essendo a tal fine sufficiente la generica contestazione della loro efficacia probatoria, per cui la sentenza va cassata e va disposto il rinvio della causa alla stessa Corte d’appello in diversa composizione affinché proceda all’esame della controversia alla luce del principio sopra enunciato;
il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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