CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 gennaio 2022, n. 2247

Licenziamento – Pagamento di fatture per servizi inesistenti – Contestazione – Gravità dei fatti

Rilevato che

1. C. S., già dirigente della M. s.p.a., impugnò il licenziamento intimatogli in data 22 luglio 2013 e chiese la condanna della società a corrispondergli l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità supplementare.

2. Il Tribunale di Bergamo accolse il ricorso, accertò l’illegittimità del licenziamento e condannò la società al pagamento della somma di € 544.748,32 oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.

3. La Corte di appello di Brescia, respinto il ricorso incidentale dello S. ed in accoglimento del ricorso di M. s.p.a. ha ritenuto che le contestazioni di addebito fossero tempestive e che i fatti fossero gravi e giustificassero la risoluzione del rapporto di lavoro.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso C. S. affidato a sette motivi ai quali ha resistito con controricorso la M. s.p.a.. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso è denunciato, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e nello specifico un errore nell’attribuire rilevanza alle deduzioni e produzioni di M.. Deduce il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le difese dello S. ed avrebbe trascurato di considerare risultanze processuali che se prese in esame avrebbero confermato la tardività delle contestazioni di addebito. Trattandosi nel complesso di fatti risalenti e noti alla società, sostiene che erroneamente si sarebbe escluso che la società avesse l’onere di procedere ad assidui controlli sull’operato del suo dipendente.

La censura è inammissibile poiché si risolve in una ricostruzione dei fatti diversa rispetto a quella operata dalla Corte territoriale senza che risulti trascurato alcun elemento di fatto decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia.

Come è noto l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U. 07/04/2014 n. 8053, 29/10/2018 n. 27415).

Le medesime considerazioni valgono anche con riguardo al secondo motivo di ricorso si deduce, sempre in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. in vizio di motivazione con specifico riferimento ad un errore nella valutazione della circostanza relativa ad un asserito favoritismo nei confronti della P. Deduce il ricorrente che, anche se l’organismo di vigilanza non ne era stato informato, in ogni caso la circostanza che la società era di un parente dello S. era nota in azienda tanto che ne era stato informato anche l’amministratore delegato. Sottolinea che il rapporto M. s.p.a. con la P. era già in corso ed erroneamente la Corte di merito avrebbe valorizzato l’omessa comunicazione senza considerare che, invece, si era trattato di un mero inadempimento formale. Deduce che erroneamente erano state valorizzate la dichiarazione di alcuni testi (in particolare il teste R.) quando da altre emergeva che il meccanismo di gara era tale da escludere ogni favoritismo.

Ancora una volta la censura si risolve in una complessiva diversa valutazione delle prove e non si chiarisce quale sarebbe il fatto decisivo trascurato.

Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia un errore nella valutazione del fatto decisivo della conservazione dei documenti con riguardo al ritenuto mancato controllo da parte dello S. che fossero stati richiesti tutti i documenti attestanti la regolarità degli appalti. Specifica il ricorrente che tali adempimenti erano demandati prima alla divisione S. e successivamente alla divisione S. la quale raccoglieva e verificava i DURC. Evidenzia che con riguardo alle fideiussioni, oltre a mancarne poche, era l’organismo di vigilanza che si occupava dei controlli ed al quale era demandato di segnalare eventuali carenze.

Ancora una volta la censura propone al Collegio una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella, pure plausibile ed aderente agli stessi, operata dal giudice di secondo grado senza individuare il fatto decisivo che sarebbe stato trascurato.

Il quarto motivo si incentra poi su una interpretazione delle dichiarazioni rese da uno dei testi (F.) con riferimento alla retrodatazione del contratto A. ed ancora una volta il ricorrente procede ad una valutazione delle dichiarazioni rese contrapposta a quella data dal giudice di appello che tuttavia costituisce una delle possibili letture delle stesse.

L’errore sulla circostanza relativa a indebiti pagamenti, oggetto del quinto motivo di ricorso, e sull’utilizzo improprio di una risorsa, oggetto del sesto motivo, sono ancora una volta censura che impingono nella valutazione dei fatti ed inoltre nella loro essenzialità e stringatezza si risolvono in contestazioni del tutto generiche e, perciò solo, inammissibili.

L’ultimo motivo ha ad oggetto la contestazione dell’avvenuto pagamento di fatture per servizi inesistenti. Deduce il ricorrente che con riguardo ai pagamenti effettuati in favore di A., non si sarebbe tenuto conto del fatto che si era trattato di una vicenda che era stata risolta due mesi prima della contestazione di addebito ed aveva ad oggetto un errato inserimento nel sistema da parte di una segretaria .Quanto alle fatture per servizi da parte di Vigilanza U. si evidenzia che il servizio di vigilanza era effettivo atteso che non era stato dismesso il magazzino e si sottolinea inoltre che la contestazione era tardiva. Con riguardo infine alla fatture pagate all’avvocato P. il ricorrente sottolinea che, oltre ad essere tardiva la contestazione, inoltre l’assegnazione dell’incarico di assistenza stragiudiziale era estraneo alla sua competenza e apparteneva ad un altro dipendente.

Anche quest’ultima censura è all’evidenza inammissibile poiché si risolve in un apprezzamento delle emergenze istruttorie diverso da quello operato dal giudice di merito cui solo è demandata la valutazione dei fatti non rivedibili davanti al giudice di legittimità se non nei distretti, e nello specifico neppure denunciati, limiti del vizio di motivazione.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.